anno 1767. 157 » non repugnanti, li fondi, beni, capitali e prò di zecca, fruiti, censi, » rendite ed emolumenti stabili di qualsivoglia natura, i quali ora » sono posseduti dalli sudditi secolari, in avvenire sotlo qualunque » forma di testamento, codicillo, legalo, successione, donazione ìntcr • vivos, contratto, affittanza, consolidazione, livello tanto perpetuo, » quanto francabile, o sopra la vita, convenzione, transazione, con-» cambio, acquisto, enfiteusi, prelazione, scrittura, nemmeno col » mezzo di Procuratori di s. Marco, di scuole grandi, di sacerdoti » secolari, o di altre commissarie, persone e collegi laicali, o sotlo » alcun altro immaginabile modo, niuno eccettuato, ntfn possano » senza permissione del Senato nel modo, che verrà espresso nel-» l’articolo VII, esser lasciati, donati, venduti, cessi e trasferiti in » opere e cause pie, chiese, benefizi, comunità e case religiose, » commende e titoli di ordini militari, collegi ecclesiastici, frati, mo-» naci e monache, chierici regolari, preti regolari, seminarii, scuo-» le, conservatorj, congregazioni ed altri luoghi pii e compagnie • divote, sotlo qualunque nome introdotte o che ottenessero grazia » d’ introdursi. » II. Non possano parimente tali beni, frutti e vendile stabili o » capitali, o prò di zecca, per verun modo, tempo e quantità, essere » impotecati, obbligati e corrisposti ai detti eorpi e persone eccle-» siastiche, ovvero ad opere e cause pie sotto qualunque titolo, causa-» e nome, le quali tutte si abbiano per espresse e comprese nella » presente legge. » III. A questo fine s’intenderà caduca, irrita e nulla ogni di-» sposizione, istromento, testamento e carta, la quale non avesse • ancora ottenuta 1’ esecuzione e facesse effetto contrario alla pre-» sente deliberazione ; alla quale legge s’intenderanno pure soggetti » li casi per la sussistenza degli eredi laici non ancora verificati ; » abolindo questo Consiglia con la sua sovrana autorità ogni voca-» zione, azione, o ragione, che a chiunque potesse competere e che » contraria fosse alla presente deliberazione. » IV. Dovendo poi la profession ecclesiastica tenersi lontana