anno 1761. 87 Che l’eletto non potesse star nel carico più di due anni e che altrettanti ne avesse di contumacia; Che nella difesa dei rei fosse usata 1’ opera di ogni altro secretano dello stesso C. X. o di altro provato ministro criminale, secondo la qualità della materia ; Che li secretarli uniti del C. X. fossero tenuti all’ incombenza del Senato, a norma della Parte 1628, 25 settembre del M. C. abilitando quelli arrivati agli anni 70 di poter giurare 1‘ età in mano della Signoria e dispensarsi da quest’ obbligo ; Che le lettere dirette al C. X. fossero aperte solamente alla presenza dei capi, a norma del decreto 1660, 26 agosto dello stesso Consiglio sotto pena di ducati 500 ai contrafattori; Che finalmente nell’ elezione del C. X. ordinario, ovvero di altre cariche, che in simil modo si facessero per il M. C. fosse inibito al cancellici* grande, ed alli secretarii del C. X. di palesare agli elezionarii il piacere o il dispiacere de’ nominati, nè manifestare il nome degli elezionarii medesimi, sotto pena di essere puniti come di colpa contraria ai loro gelosissimi doveri. Alle discussioni su queste materie tenne dietro l’investigazione dell’ altro importantissimo argomento, che sopra d’ ogni altro aveva in mira gl’interessi dello Stato; cioè, la sorveglianza dei nobili. Caldissime furono le discussioni, che per più giorni tennero occupata la mente dei Correttori ; tanto più che dovevasi provvedere a tutti i bisogni su tale proposito sì dei capitolari, dei Consigli e dei Collegi, e sì sopra i reggimenti e le cancellerie. Gli stessi Correttori si trovarono divisi nelle opinioni circa la loro autorità intorno a siffatte materie : e dopo di averne tra loro discusso, si ridussero finalmente ad un doppio progetto di riforma, l’uno modellalo da tre, l’altro da due dei correttori : il primo proponeva : che al C. X, restasse ferma 1’ autorità amplissima di far ordini o decreti nelle materie a lui appartenenti, che gli fu concessa con le leggi 1355. 20 luglio, 1628, 14 settembre, e 1667, 50 novembre ;