4 58 LIBRO XLVI, CAPO I. » dalle faccende del secolo, sempre contrarie al fine sublime del » suo istituto, non possa corpo alcuno ecclesiastico, nè persona re-» ligiosa di qual si sia stato e qualità esser per modo o motivo al-» cuno istituito commissario, amministratore e custode di qualsivo-» glia eredità, legato, persona, famiglia e corpo laico, nè assumere » ingerenza o amministrazione di rendile laiche, eccettuati li soli » ca9Ì, nei quali mancando ogni altra assistenza, la necessità costrin-» gesse la persona ecclesiastica ad assistere alli proprii genitori, fra- * felli, sorelle nubili o vedove e figli minori di essi fratelli e sorelle, » dovendo^ però in cadaun caso esserne fatta la cognizione dal giu-» dice competente. Questa legge dovrà aver effetto anco nei casi di * commissaria, che si fossero in presente verificati, restando alla » prudenza del Senato rimesse quelle provvidenze, che troverà più » convenienti ed adattate al buon governo di quei luoghi, ovvero » opere pie, che per questa deliberazione rimanessero privi di as-» sistenti o direttori. Le quali provvidenze avrà pur facoltà di esten-» dere per quelle ordinazioni, legati e pietose istituzioni, che man-» cassero di adempimento e per ridurre altresì in un riparto meno » disordinato il numero degli ecclesiastici e l’impiego e l’ammini-» strazione delle loro rendite, indirizzandole agli oggetti caritatevoli » c santi contemplati nella loro istituzione. » V. La proibizione fatta di sopra per il passaggio e ipoteca » degli stabili comprenderà anco li mobili, cioè, dinaro, argenti, » gioje, semoventi, merci ed altri effetti e sostanze, con questa sola » regola e differenza però : che nei mobili possa ad ogni uno esserne » fatta disposizione o donazione a titolo di qualunque causa pia per » la decima parte della facoltà de’ mobili predetti, purché tutta la * sua disposizione non oltrepassi li ducati 500, valuta di piazza, » sopra l'intiero asse degli stessi e sempre ridotta in effettivo dinaro » e per una volta tanto. » VI. Restano eccettuate per ora dalla legge presente tutte » quelle disposizioni che fossero a favore della collocazione di fan-» ciulle nubili, la pia casa de’ catecumeni, la fraterna de’ poveri