uno 1773. 201 » Quindi perchè l’Aggiunto sopra Monasterj possa riconoscerà la qualità delle facoltà, la situazione dei beni e tutto quel più che serva a proinoverc con la vendita il possibile maggior vantaggio della divisata opera pia, il Magistrato alle X.me consegnerà all’aggiunto predelto ad ogni ricerca sua li libri, carte e fondamenti, con ciò che fosse necessario, a regola delle prescritte esecuzioni. » Rispetto alle Abbazie, che vacassero per 1’ avvenire, il Senato si riserva di stabilirne la vendita a misura delle circostanze: posta però sempre la massima, che le medesime non siano convertite in altri usi, fuorché a sovvenimenlo di poveri vescovi, ed in aìlre opere veramente necessarie e pie, a senso delle emanale costanti deliberazioni. » Nelle sopradelte assegnazioni in avvenire dovranno comprendersi parimenti quei vescovati, al mantenimento dei quali contribuisse l’erario ; onde cessi per tal modo alla pubblica cassa il dispendio. » E poiché nella vacanza delle Comende di qualsivoglia qualità il spirituale governo dovrà appartenere all’ ordinario diocesano. Così la giurisdizione feudale resterà di appartenenza del Principe : dovendo perciò assumere prontamente 1’ esercizio il Magistrato sopra Feudi, anche col mezzo de’ pubblici rappresentanti, giusta le leggi, le massime e li metodi osservati nella feudale materia : eccettuandosi per altro da queste disposizioni li Priorati e le Comende degli Ordini Militari, li giuspatronati laici e le unioni perpetue fatte prima d’ ora e dal Senato autorizzate cogli assensi suoi. » Quanto alla vacante Abbazia di san Pietro in Colle, non potendo il Senato per le massime sue aderire alle petizioni avanzate sotto il giorno 19 novembre 1772 da Mons.r Cornaro, al quale si manifesta però il pubblico aggradimento per 1’ onore, con cui sostiene l’incombenze sue alla corte di Roma. Si dichiara, che l’Abbazia medesima passi in benefìzio del vescovato di Ceneda, come vuole giustizia ed esige l’impegno preso col decreto 1 k vol. xn. 26