anno 1346. 195 venditori giuramento di non avervi fallo precedere veruna intelligenza o contratto fraudolento; e, in caso di violazione, si apriva contro i colpevoli il relativo processo. Le leggi criminali stabilite in questa età manifestano la storia de’ misfatti, che infestavano allora la popolazione e lo stalo ; perciocché s’aggirano esse sul modo di frenare e di punire i furti, si privati che pubblici, e la falsificazione della moneta nazionale. Furono decretale infatti più severe e più gravi le pene contro i ladri, proporzionatamente al grado del commesso furto ed alla qualità di esso da privato a pubblico: le quali pene consistevano nella frusta, nel bollo con ferro rovente, nella perdita o degli occhi, o del naso, o delle labbra, o degli orecchi. Pei monetari falsi fu stabilita la pena di essere bruciati vivi. Era per altro nell’arbitrio e nella prudenza del giudice criminale lo stabilire la pena contro il ladro, che per la giurata deposizione dei testimoni non fosse stato convinto di furto od avesse saputo insistere nell’ astenersi dal confessarlo. Le leggi marittime furono comprese in nove capitoli, ridotti solto il titolo di Aggiunte e Correzioni sopra gli statuti delle navi e dei naviganti. Lo spirito della prima compilazione di Jacopo Tie-polo si aggirava soltanto sull’ imporre castighi severissimi ai furti e alle frodi dei naviganti sopra legni veneziani e con veneziana bandiera ; ma questa nuova compilazione si addentrò assai più nei provvedimenti e nelle regole pratiche della mercatura. Perciò prese di mira particolarmente le frodi solile ad avvenire nel caricare i bastimenti ; 1’ osservanza dei patii scambievoli tra mercatanti, marinari, capitani e piloti dei navigli ; e 1’ avarìa, cioè, il computo e lo spari ¡mento del danno in occasione di naufragio o di altro infortunio marittimo. Le quali frodi del caricare consistevano nell’ occultare mercanzie nelle navi senza registrarle nel quaderno; e ciò, come osserva il Sandi (1), riesci va ugualmente di danno « al principato e ai padroni, per ragion de’ dogi, noli e varee (2), (i) Stor. civ. ven., lib. V, art. Ili del (2) Ossia avarìe. cap. XIV. VOL. IV. 25