anno 1357. 337 di Venezia deporrebbe per sempre il titolo di doye della Dalmazia c della Croazia ; — VI, che viceversa il re di Ungheria restituirebbe ai veneziani, entro ventidue giorni, tutti i castelli, le terre, i luoghi, eh' egli aveva occupato nell’ Istria, nel cenedese e nella marca trivigiann, rinunziandovi per sempre a qualunque diritto e pretesa; — VII, che lascerebbe tranquilli nelle loro proprietà i veneziani, che avessero possedimenti di terre o di case negli stati di lui, tranne le case, che avessero posseduto in Zara e in Nona, delie quali sarebbe pagato il prezzo ai proprietari entro lo spazio di due mesi; — Vili, che i prigionieri si avessero a restituire scambievolmente; — IX, che le due potenze contraenti si obbligavano a negare ingresso nei loro porli a qualunque legno di. corsari, ed a ricevervi con benevolenza ed ospitalità i sudditi rispettivi ; — X, che se 1’ una delle due parti violasse in qualsiasi articolo il trattato, 1' altra la denunzierehbe alla santa Sede, e il papa, tranquillamente e senza formalità di giudizio, costringerebbe la parte colpevole al soddisfacimento dcll’obbligo suo, sotto pena di scomunica e d’interdetto ; e se i sudditi dell’uno o dell’altro principe ne fossero stali i trasgressori, il re e la repubblica, entro il periodo di un mese, ne darebbero soddisfazione, per mezzo dei loro officiali e rappresentanti, senza che il trattato si avesse perciò a riputare in veruna delle sue parti violato. Anche i rispettivi alleati vi rimanevano nominatamente compresi, siccome lo erano stati nelle condizioni dell’ armistizio precedente, di cui ho fatto parola alla sua volta (1). Quest’ ultimo articolo del trattato, per cui il papa è stabilito arbitro del giudizio da istituirsi contro il trasgressore, attesta la molta influenza, che avevano allora i papi in tutta l’Italia circa gli affari di stato.