Anno 1359. 3d9 voler parlare di ciò che s’ignora, si debba cadere necessariamente in ridicolezze. E prima di tulio, chi disse a lui, che il sospendere la parte, significhi sospmdere la legge? Forse sul suo dizionario parte e legge sono sinonimi? ¡Noi sono già sul dizionario veneziano, e mollo meno in quello delle magistrature della repubblica, nei di cui registri ad ogni passo, per non dire in ogni riga, s’ incontra la frase vadii pars ; capta fuit pars; non capta ; la quale non altro significa se non che vada in giro per essere approvala o rigettala la parte, ossia Ut proposta, o, come si direbbe oggidì, col linguaggio usato nelle assemblee, la mozione; e se colesla parte veniva approvala, la si diceva presa (capta); c viceversa (non capta) se ve«iva rigellala. Come dunque il vocabolo parte si potrà credere sinonimo di legge? Ma, parlando del caso da lui allegalo, per difendere gli spropositi del Darù in onla delle giustissime osservazioni del Tiepolo, le parole del Sanudo accennano a tuli’ altro, che a leggi sul lusso esistenti prima del H52.11 lusso, è vero, sino dal secolo XIV aveva incominciato a portare gravissimi danni alle famiglie per le spese eccessive, che n’erano conseguenza. Perciò tenlossi di mettervi un argine; e fu posta parte nel maggior Consiglio, il dì i| marzo 14?l2, acciocché si decretasse una legge penale contro le famiglie che non si fossero contenute entro i tintili di una decorosa moderazione. La parte, che vi fu posta, proponeva che « tulli quelli, la cui moglie avesse adopc- • rato quind’ innanzi vestimenta lavorate in oro, di un valore su- • periore al prezzo di duecento sino a quattrocento ducali, fossero i sull’istante medesimo costretti a prestilo maggiore di quello, che • d’ altronde avesse loro toccalo per gli altri loro beni, di lire tre- • cento. E se la suindicata veste avesse ecceduto il valore di du-» cali quattrocento, la pena arrivasse a lire cinquecento. E chi per-» mettesse alla moglie di adoperare più ili una veste del valore e • della quantità suindicata, in qualunque caso sin condannalo a fare • i suddetti prestiti per altrettante vesti, quante ne avesse permesso » di adoperare. E sia commesso ai Provvedilori di comune, sotto