il proporre maestri e lettori, il prescrivere salarii, il rendere sempre più proficua e decorosa la disciplina scolastica, il vegliare, finalmente, sulla stampa dei libri, acciocché nulla mai venisse portalo alla luce, che potesse riuscire d’ inciampo alla virtù e al buon costume. Da lei dipendevano le cattedre e le scuole sì private che pubbliche di tutto lo Stato, tranne quelle dei seminarii dei cherici, che dipendevano dai rispettivi vescovi, e il collegio militare di Verona, che dipendeva dal savio alla scrittura : da lei i» somma tutto-ciò, che avesse avuto relazione a studii, a letteratura, ad educazione. Non aveva per altro 1’ autorità di castigare i trasgressori delle leggi di scolastica disciplina, ma soltanto ne portava istanza al Consiglio dei dieci, eh’ era il tribunale, da cui dipendevano i riformatori. La Politica, perciocché la sostanza vitale di qualunque governo, era nelle mani del corpo imperante della repubblica e principalmente del maggior Consiglio, del Senato, del Consiglio minore, di quello dei dieci, del suo tribunale degl’Inquisitori di Stalo; i quali tutti, a tenore del proprio potere, ne amministravano le molliformi combinazioni. Ad una sola incumbenza era stala deputata negli ultimi secoli una particolare magistratura, considerata perciò come un germoglio dell’ ampia e maestosa pianta della suprema sovranità : essa era la Camera dei confini, a cui presiedeva un provveditore snpraintcndente. Fu istituita nel 1676, per sollevare di un qualche peso il senato, almeno nella parte iniziativa degli affari, che ad essa furono raccomandati. A questo provveditore infatti, unico il quale avesse un incarico veramente politico, apparteneva il tener d’ occhio tultociò, che in qualsiasi modo aveva materiale relazione coi confini dello Sialo. A lui perciò era affidata la comunicazione cogli stali stranieri e colle poste di quelli ; ossia, doveva sopraintenderc agli ufficiali subalterni, che vi cooperavano colle rispettive attribuzioni ; o, per esprimermi con linguaggio moderno, era in ciò un direttore generale delle poste, che oltrepassavano i confini dello stato veneto. Ma non a questa solamente si riducc-vano le sue facoltà. Aveva inoltre il diritto di vedere e regolare le