*»o 1320. 23 » colie magistrature della zecca continue relazioni e comuni* • cazioni d' uffizio. • Dieci magistrature prendevano parte agli affari del veneziano Commercio; benché taluna di esse anche della civile polizia si occupasse. Erano: — I, dell' Inquisito)' sopra le arti, il cui tribunale andava a immedesimarsi nella potestà con quello dei giustizieri vecchi : ebbe principio soltanto nel 1707.—II, degli Officiali al calta-ver, il cui officio eslendevasi promiscuamente sulla civile e sulla commerciale polizia : ne ho parlalo a suo luogo (1).—111, dei Consoli dei mercanti, al cui giudizio si riducevano le controversie relative alla mercatura e al commercio: l’istituzione è del secolo XIII ; i consoli erano Ire, scelti, dopo il 1633, dal corpo di una delle quarantìe : erano mantenuti col tributo del due per cento, che si esigeva sulle merci: cottimo se ne nominava il tributo; visdomini se ne dicevano gli esattori. — IV, dei Visdomini al fondaco dei tedeschi, di cui ho parlato abbastanza quando ne narrai 1' istituzione (á), — V, dei Sopraconsoli dei mercanti, cui la giurisdizione sovrastava alla suindicata magistratura dei Consoli dei mercanti. —VI, dei Provveditori e soprapmvvedilori ai banchi, per decidere le cause tra i banchieri e i mercatanti, e per sorvegliare il bancogiro di Venezia, del Ghelto e dei pegni : incominciò nel secolo decimoquinto. — VII, del Depositario al banco-giro, il quale era presidente di questo e n era mallevadore delle somme.— Vili, dei Cinque savi alla meiranzia, il cui officio consisteva nel regolare sapientemente la parte efficacissima, che il governo prendeva al commerci« con tutte le straniere nazioni del mondo : perciò tutti gli affari più importanti e tutte le discipline, che a questo argomento si riferivano, erano affidate alla loro magistratura. — IX, dei Deputati alla regolazione delle tariffe mercantili, ossia alla riforma del commercio veneziano sulle norme delle altre nazioni europee : del che le vicende degli ultimi secoli, dal XV al XVIII, avevano reso (t) V*