3U LIBRO XIII, CAPO II. — II, Collegi di giudicatura dei XV, dei XXV e di nitri, i quali erano i giudici supremi di tutte le cause venute in appello dai tribunali di Venezia c dello Stato. Ogni collegio assumeva la sua denominazione dal numero dei giudici che lo componevano : i due soltanto dei XV e dei XXV avevano la loro materia determinata, perche quelli giudicavano unicamente le cause dai ducati 200 agli 800 ; ed i secondi, che prima erano XX soli, le giudicavano dagli 800 a 3500 : le somme inferiori si giudicavano sommariamente dai tribunali di prima istanza. Vi erano anche altri collegi : i criminali, che si radunavano per giudicare di qualche particolare delitto; i collegi estratti dal Consiglio dei dieci, per trattare qualche caso importante e criminoso; i solenni, od i cosi detti collegctti, appartenenti all’ araldica, che giudicavano le prove di nobiltà e di cittadinanza originaria. — III, Collegio dei XX Savj dal corpo del senato, per giudicare e definire le cause civili, nelle quali avesse potuto avere un qualche interesse lo Stato. — IV, Collegio ossia Consiglio dei X, a cui spettava, siccome ho già dimostrato (1), la giudicatura dei gravi delitti di Stato. — V, Quarantìa civil vecchia e nuova, per giudicare le cause, che eccedevano la somma di 3500 ducati ; la vecchia giudicava quelle di Venezia e del dogado ; la nuova quelle delle provincie.—VI. Consiglio dei XL al criminal, Capi e contradditori, Presidenti sopra uffizii : o con altro nome, Quarantìa criminale, che sentenziava su tutti i delitti, tranne quelli appartenenti alla giurisdizione del Consiglio dei dieci. I capi, n’ erano il doge e il consiglio minore, ossia la Signoria ; Contradditori n’ erano i fiscali del consiglio medesimo. I presidenti, ch’erano tre, formavano un uffizio inierno della Quarantìa, ed avevano il carico di farne eseguire le deliberazioni e di sorvegliare ai banchi del ghetto ed alle loro discipline. — VII, Avvocati ai consigli, che difendevano nei consigli le ragioni dei poveri. — Vili, Sei corti, o magistrature, di palazzo, le quali tutte furono da me ricordale al momento della loro istituzione, perciocché tutte precedettero il secolo XIII. Erano (ì) Negli ultimi «lue capi del lib. preced. e nella pag. 12 di questo voi.