28 unno xiii, capò n. corpo i due deputati suddetti. — XI, i V¿¡¡domini alla Tarn, delti anche Officiali alla camera del canèvo, avevano la soprainlendenza di quanto può mai aver relazione coi cordaggi per lo servizio marittimo militare. — XII, gli Esecutori delle deliberazioni del senato, perchè con tutta sollecitudine, particolarmente in tempo di guerra, ne fossero eseguiti gli ordini. — XIII, gl’ Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici roli, per quanto cioè apparteneva ai ruoli militari dell’ armata di terra : la loro magistratura fu istituita negli ultimissimi tempi; soltanto nel 1771. — XIV, Y Aggiunto inquisitore alle acque, acciocché fossero queste tenute sgombre da qualsiasi impedimento e le avesse potuto solcare liberamente la flotta ogni qual volta ne fosse stato il bisogno : al che prestavasi questa magistratura, che aveva simile incarico anche per la pubblica polizia e per lo commercio. Più copiosa di magistrature, perchè ne amministrassero minutamente ogni ramo, era la pubblica Economia. Imperciocché ad essa riferivansi : — I, gl’ Inquisitori ali uppuntadore, ossia, con vocabolo dei tempi nostri, 1’ uffizio della suprema controlleria. — II, i Provveditori sopra Camere, centro universale di tutte le imposizioni od esazioni dirette e indirette dello Stalo. — III, i Camerlenghi di Comun, destinati alla sollecita esazione, custodia e giusta distribuzione delle pubbliche rendite : i tre, che componevano questa magistratura, erano come i cassieri dello Stato : avevano il loro uffizio in zecca ed a Rialto. — IV, gli Officiali alle cazude, ossia alle cadute; col qual vocabolo s’ intendevano le imposte dirette non pagate in tempo da chi ne aveva l'obbligo, e perciò cadute in pena : questo magistrato aveva il carico di esigerle col mezzo della forza e della vendita dei beni del debitore. — V, i Provveditori sopra conti, il cui officio era di chiamare a rendimento di conti chiunque amministrava o denaro o cose dello Stato. — VI, T Inquisitorato alt esazione dei crediti pubblici, per esigere, cioè, con ferme ed eque misure i crediti, di qualunque genere si fossero, che aveva lo Stato, dal 17UO in poi, sopra persone private; giacché di quelli, che