ANNO 1346. 191 deposizione giurata de’testimonii e con tutto il rito legale, che usa-vasi in occasione di qualunque altro giuramento. E uu’altra legge, contraria afTallo all’ uso di tutte le provincie dell’ Italia, particolarissima dei veneziani, fu stabilita in questa occasione: essa comanda, che la moglie rimasta vedova, toslochè abbia ricevuto dagli eredi del defunto marito l’intiero pagamento delle sue ragioni dotali e dimissoriali ed anche il dono della veste vedovile concessale dalle leggi, debba entro due mesi partire dalla casa del marito, per non essere di ulteriore aggravio agli eredi di lui. Delicatissime poi e di somma importanza sono le leggi sui testamenti, le quali ne prescrivono con tutta minutezza le formalità necessarie a renderli legittimi e validi. Tra queste meritano particolare attenzione le tre, che sono per accennare: I, che nessun testatore inserisca giammai nel suo testamento la clausola, che i suoi commissari debbano prestar fede a tuttociò, che da persona ecclesiastica venisse assserito come precisa ed assoluta volontà di lui ; II, che non si possa mai lasciare verun legato a libera discrezione di persona ecclesiastica, fosse questa del clero secolare o fosse del regolare, ma debbasi chiaramente esprimere nel testamento, la quantità di esso legalo e la persona o il luogo, a cui consegnarlo; III, che nessun notaro ardisca di scrivere un testamesto sulla semplice e sola deposizione di persona ecclesiastica. I quali provvedimenti quanto dall’ una parte fanno conoscere la somma fiducia, che il popolo veneziano collocava negli ecclesiastici dei suoi tempi, altrettanto manifestano sì la infedeltà dì quesli nel-1’ eseguire forse talvolta le commissioni ricevute e la facilità o la frequenza di abusare della confidenza di quelli, e sì la vigilanza diligentissima del governo nel tutelare la giustizia ed impedire le frodi. Altra cagione invece ne assegna il Tentori (1), la quale potrebbe anche averli provocati di concerto colle altre, che furono da me indicate ; • per rendere, cioè, difficile H passaggio (i) S/or. l'en., lib 11, § XIY del cap. I.