222 LIBRO XIV, CAPO XV. annullala la precedente composizione, e nc fosse invece stabilita ed approvata un’ altra ; e lo fu a’ 23 di agosto 1350, per la quale si concludeva (I), « che 1’ eccellentissimo doge et la Repubblica ve-» neta, per tutto quello che il vescovo, capitolo, clero, fabbrica delle » chiese et poveri potessero domandare per cagione delle decime, » dalli huoinini, ovvero habitanti di Venezia, per il tempo della pc-» ste, ovvero mortalità et per tutto il tempo passalo, sino alla festa * di san Pietro del mese di Giugno 1319, dar dovesse al vescovo, » per nome suo et del capitolo e clero et per nome della Fabbrica » et poveri, ducali 28 mila d’ oro, in questi termini, cioè, ducati » 1 mila nella città di Avignon, tra giorni 13, et il resto, che sono » ducati 21 mila, tra doi mesi, dovessero esser esborsali a Vene- > zia, sotto pena di fiorini 10 mila da essere applicati alla camera » apostolica, et che il vescovo dovesse ordinare tra giorni 15, che » per il clero fosse costituito un sindico, il qual potesse far remis-» sionc et quietanza di tutto quello pretendesse haver fino alla fesla » di san Pietro 1319. Et il vescovo possa pigliar la porzion che » gli aspella. Il restante veramente delli denari rirnanghino appres- • so la ducal Signoria ovvero appresso tre officiali suoi, che quan- > do il capitolo d’alcuna chiesa voglia la parte, a loro, alla fabbri-» ca, ovvero alli poveri della parrocchia spettante, all' bora esso » Capitolo possa far la final remissione giuridicamente. » E inoltre fu stabilito, che il vescovo e suoi successori, il capitolo, il clero, le fabbriche, i poveri, dal giugno 1319 sino al dì 23 agosto 1350, e da questo dì in seguito, rientrino nel primitivo loro diritto di esigere dai cittadini la decima mortuaria e di dividersela tra loro, secondo le antiche discipline. La quale dichiarazione così generica, quanto al tempo avvenire, non troncava il filo alle questioni e ai liligi, perchè non vi era stabilito il modo di calcolare cotesta decima; e perciò v’era sempre il pericolo, che si riproducessero le già sopite discordie. E si riprodussero di fatto, perché (i) Co»l. msj. della Marciana, clas VII, uuiu. CL, fiag 80