150 LIBRO Vi, CAPO IV. solido c più proficuo ordinamento ; perciocché, nell’anno 1288, il maggior Consiglio fece una legge, con cui comandò, che cotesti esa-minadori formassero un libro, ossia un Notaiorio delle Notificazioni, • il quale, dice il Tentori (1), fosse palese nel loro ufficio a chiun-» que del popolo, e su di cui rendessero noti tutti i contratti slipu- • Iati, talmente che il cittadino anziano in tale Notificazione fosse » sempre preferito anche agli anteriori di tempo, ma che non aves-» sero fatta notificazione alcuna ; c ciò per rispetto ai beni immo-» bili. » Più tardi fu aggregata a questa magistratura anche la definizione dei litigi, che avessero potuto insorgere circa il diritto di prelazione per sangue o per confini, nel caso di vendita di beni immobili situati in Venezia o nello stato. Questo tribunale aveva i suoi particolari statuti, il cui corpo intitolavasi Capitolare. C A P 0 IV. Disposizioni del papa Innocenzo III circa gli affari di Costantinopoli. Venne in frattanto la risposta del papa ai crociali circa gli affari di Costantinopoli. Essa incominciava con rimproveri amari, perciocché non poteva scordarsi, coni’ eglino, c particolarmente i veneziani, avessero disobbedito a’ suoi ordini. In onla del suo divieto, erano iti a Zara : invece di navigare per la Palestina, avevano combattuto contro il re di Ungheria, principe cristiano e crocialo : avevano assalito un imperatore cristiano, ne avevano rovesciato il trono e se n’ erano diviso l’impero, senza aspettare le decisioni della santa Sede apostolica. E perciò appunto rimprovera-vali di non avere adempiuto il voto, di avere preferito le mondane ricchezze ai beni celesti, di avere assalito senza verun motivo un popolo scismatico bensì, ma su cui non avevano giurisdizione veruna. « Ma ciò, ch’è più reo, soggiungeva, egli c, che taluni senza * * (i) S/or. J'eneta, lib. I, cap. Vili, num. VII.