ANNO {231. 2i»t crazia; non passò già nelle mani del doge, ma in quelle bensì della nobiltà. Non potevano i dogi • fare scolpire o dipingere il loro » stemma gentilizio, la loro immagine o il loro nome in alcun luo-» go suddito fuori del palazzo ducale in Venezia (1). « Del quale divieto sembra che fosse lo scopo il far intendere a chicchessia, non consistere già nella persona dei dogi l’essenza del veneto principato, ma nell’ intiero corpo della repubblica. Vieppiù ancora gelosa era la vista di quest’altra correzione, che il doge mai uon desse notizia, come facevasi per 1’ addietro, della sua elezione a qual si fosse potentato o sovrano, tranne il romano pontefice, il re di Sicilia e qualche altra corte italiana, a cui, coll’ assenso per altro del maggior consiglio, poteva darne 1’ avviso (2). Perchè con questa proibizione tendevasi a distaccare affatto da qualunque corrispondenza con principati stranieri il capo di una repubblica libera, com' era la veneziana. Ed il medesimo spirilo aveva anche l’altra legge dei correttori ducali, la quale vietò ai dogi il contrai' matrimonio con donne di principali stranieri; perchè da quest’uso aveva sofferto la repubblica, nei secoli addietro, non lievi nè pochi discapili (3). Quanto all’ ingerenza dei dogi nelle giudicature, sì criminali come civili, era comandato come regola fissa (it), che il doge non avesse mai ad essere giudice solo, nè di diritto nè di latto, sopra qual si fosse controversia nella capitale o nello stalo, lanlo in affari dì pubblica, quanto di privala ragione. Ed era prescritto inoltre, chi i dogi dovessero giurare di non mai adoperarsi in veruna guisa ad ottenere nel sovrano governo, sì economico che politico, ingerenza maggiore di quella, che loro concede la legge; anzi dovessero opporsi a chiunque tentasse di farla loro conseguire. Non basta : ne dovessero persino denunziare al consiglio minore qualunque tentativo ne fosse stato intrapreso (5). (1) Ved. il Tentori, Stor. fren. lib. I, (3) Lib. cit., cap. XLIX. cap. Vili, nuni. V. (4) Lib. cit., cap. LI. (2) Lib. cil., cap. XXII (5) Lib cit., cap. LI1J. VOL. II. 31