anno i 231 - 243 questo medesimo corpo delle correzioni, parecchie leggi esistevano, per cui si attribuivano al doge giurisdizioni e poteri. A lui infatti apparteneva la vigilanza contro i falsificatori delle monete e dei sigilli pubblici, e toccava a lui il trasmetterli al magistrato del proprio (1), perchè ne fosse loro applicata la pena (2). Ed era inoltre di sua competenza il chiamare ogni mese dinanzi a sè tutti i giudici del palazzo, alla presenza del suo consiglio minore, e di raccomandar loro la più sollecita diligenza a terminare le liti, e la più delicata imparzialità nel giudicare tra poveri e potenti. E queste medesime raccomandazioni le doveva rinnovare ogni mercoledì quando recavasi alla visita delle rispettive magistrature. Ciò quanto al-l’amministrazione della giustizia nelle cause civili. Quanto poi alle criminali ; il collegio de’ signori di notte al criminale (3) doveva portare al doge ogni mese tutti i processi, eh’ esistevano piantali contro i delitti di omicidio e di furto (4). Fu anche lasciato al doge il diritto d’invigilare, perchè non rimanessero lungamente vacanti le magistrature; di presiedere sempre, come capo del governo, al consiglio maggiore, a quello dei pregadi, a quello dei quaranta; di agire d’ accordo col consiglio minore per la conservazione e per la restituzione dei beni dello stato. Anche sugli Appuntatori aveva il doge particolare ingerenza. Dei quali appuntatori era uffizio il segnare con certi punti il nome di que" magistrali, che non erano pronti all’ esecuzione dei loro doveri : le loro appuntature si presentavano al maggior consiglio, perchè ne fossero castigati i colpevoli colle pene stabilite dalla legge, le quali consistevano nella privazione, per quattro anni, dall’ esercizio di ogni e qualunque pubblico ministero. Al doge pertanto dovevano presentare gli appuntatori, per mezzo del cancellier grande, ogni domenica il prospetto o catalogo di tutte le appuntature. Durava due soli mesi il ministero di questi ; nè potevano continuarlo (i) Ossia degli allari interni. tura parlerò alla sua folla circa l’anno ia5o. (a) Lib delle Promiss, ducal., cap. LX1I. (4) Questa legge fu rivocala nell’»mio (3) Dell'istituzione di questa magislra- i5ar. Ved- il Tentori, luog. cit.