anko 1242 — 1244. 283 lunque suo diritto sulla città di Zara : ef inoltre fu convenuto di reciproco assenso, che in avvenire nessuno dei due principati concedesse protezione od asilo ai ribelli dell’ altro, od a chicchessia, nazionale o straniero, che osasse disturbare la pace dei rispettivi dominii. Di questo trattato conservasi il documento nel codice Trevisaneo (1), ed offre la data de’22 maggio (XI kal. Jun. ) dell’ anno 1244. I profughi zaratini s’ erano ricoverali a Nona, e vi si erano trattenuti sino dal momento della loro emigrazione dalla patria. Eglino, allorché videro accomodate le cose tra i veneziani e il re d’ Ungheria, presero il partito di affidarsi alla discrezione della repubblica ed implorarne il perdono. Umiliali nella loro miseria, mandarono solenne ambasciata a confessare il proprio torto ed a promettere con giuramento di assoggettarsi alla primiera ubbidienza. Contenta la repubblica di questo atto di umiliazione, e di questa solenne soddisfazione, che le davano essi in compenso della precedente ribellione, richiamò a Venezia i coloni, che aveva colà spedito ad occuparne gli averi, e ripose gli zaratini nel possesso dei terreni e delle altre fabbriche di lor proprietà. Tuttociò fu eseguito regolarmente, ed eglino per lungo tempo si conservarono tranquilli e fedeli. Ci fa sapere il Sandi (2), che in alcune cronache si leggono le condizioni di questa riconciliazione, tra le quali, oltre il nuovo giuramento di fedeltà e di ubbidienza, le principali sono : — « Che • gli zaratini ricevano il conte, che dal maggior consiglio di Ve- i nezia, insieme con due consiglieri, vi sarà inviato di tempo in » tempo; regga egli la città; amministri la giustizia sulle persone e » sui beni ; salvi alla città i suoi consueti ufficiali senza pregiudizio » della giurisdizione del conte, a cui si assegnano rendite ed abita- li zìone dal comune di Zara ; — Che, se i veneziani armassero una » flotta di oltre a trenta legni e per navigare più in là di Ragusi, (i) ¡Stila pag. 228. (2) Storia Civile veneziana, lib. JV, rap. ili, art. IV.