438 LIBRO Vili, CAPO XXXIII. » dell’ affare al priore di san Benedetto di Padova e ad altri dot-» tori. Fu pubblicato nell’anno 1232 il loro giudizio, con cui » principalmente venne deciso, che i patriarchi di Grado, come pri- • ìnati della Venezia marittima e della Dalmazia, potessero conse- • crare vescovi, benedire abati, ordinar cherici anche nella parrocchia • di san Silvestro di Venezia, diocesi castellana ; ma non dovessero • consecrare gli olii santi nella detta diocesi, nè esigere nell’ avvenire • dai vescovi castellani Ì annuo consueto giuramento di fedeltà. Fu » inoltre stabilito, che fosse in diritto dei patriarchi di Grado l’ isti- • tuzione e correzione dei cherici di cinque chiese castellane, rima- • nendo gli altri, siccome i parrocchiani tutti, soggetti al vescovo di • Castello, il quale per altro in segno di venerazione e rispetto do-» vesse ogni anno visitare il patriarca di Grado nel suo palazzo. » L’ originale di questa sentenza conservavasi, ai giorni del Tentori, nell’ archivio patriarcale di Venezia : ma non so poi se altrettanto si possa dire oggidì : bensì ne diedero copia 1’ Ughelli (1) e il Lu-nig (2). Devo aggiungere altresì, che sotto questo vescovo castellano si videro per la prima volta in conflitto l’autorità ecclesiastica e la civile a cagione dello Statuto del foro, che a’ suoi giorni an-davasi compilando, per ordine del doge Jacopo Tiepolo : e poiché in esso volevansi registrare alcune leggi ecclesiastiche, le quali il vescovo Marco riputò contrarie alla potestà spirituale della chiesa, ne menò egli alte querele. Ma ben presto fu sedalo ogni dissidio col pattuire, che il solo giudizio dei beni immobili ecclesiastici appartenesse al foiv secolare. Più estesamente dovrò trattare questo punto nella mia storia della Chiesa di Venezia. Morto il vescovo Marco 11 Michele, gli fu surrogato nell’ anno 1255, Pietro Pino, eh’ era arcidiacono della cattedrale, non già vescovo di Treviso, come affermò erroneamente 1’ Ughelli. Nè sarà qui (1) Itai. sacr., Ioni. V. (2) Cod. Diplomale. Ital, toni. IV, scc. \ , art. XXXIV.