246 LIBRO VH, CAPO X. forastier per l'amministrazione della giustizia verso i nazionali c verso i forestieri, fu decretato, che una terza se ne istituisse, perchè prestasse assistenza nell’ ampiezza della materia, che quelle avevano per diritto di conoscere e di trattare. Il decreto* che istituì questa magistratura, fu registralo • anche ne’ volgari statuti veneziani, se-» gnato col nome del doge c delli due consigli maggiore e minore, » pubblicalo nella generale assemblea ossia concione nobile, la di » cui pratica, benché di rado, durava, tuttavia (1). » Tre furono i giudici, clic componevano questo magistrato, il quale, sebbene in particolarità si nominasse del Pelizion, apparteneva poi complessivamente al corpo dei giudici della corte del doge. Questo particolare magistrato era come la Podestaria di Venezia nelle cause civili, sccondochè Io si trova nominato in un decreto del consiglio maggiore (2). Aveva il suo Capitolare, il quale con particolar titolo si nominava Statuti, e questo fu anche stampato (3). Mancava, per verità, in Venezia a questo tempo un tribunale, a cui appartenesse il trattare le conlese di lieve importanza e le risse della bassa plebe : ed a questa mancanza pensò di provvedere il doge Tiepolo coll’ istituire una magistratura di cinque giudici, i quali furono delti savj od anziani alla pace. La giurisdizione di questo tribunale era circoscritta alle risse, che non avessero oltrepassato i confini di leggiere offese nel corpo ; perciocché alle maggiori erano destinale le due magistrature del proprio e dell’ avogaria del comune. Dal capitolare di questo tribunale rilevasi infalli, essere stalo istituito, perchè vegliasse alla quiela e disciplinata vita del basso popolo nelle minute e domestiche azioni : ed essere perciò appunto qualificato, siccome in ¡specialità stabilito alla pace. (1) Tentori, luogo cit., num.lX. del X secolo : ma ciò è affermato senza ve- (2) Decr. del i/j8i nel lib. D dell’ A- run fondamento; laddove della sua ori-vogaria del comune. Ved. Ycttor Sandi, gine sotto il doge Jacopo Tiepolo par-lib. IV, cap. Ili, art. III. lano tutti gli storici. Nello stesso inganno (3) Secondo qualche cronaca, parrebbe cadde anche il Zuanelli nella sua Concor-doversi assegnare il principio di questo danza del diritto comune col veneto, magistrato del Petizion sino dai tempi del tom. I, lib. I, pag. 64 doge Pietro Candiano IV, dopo la metà