a ¡ino 1229—1231. 239 Checché per altro si voglia dire in generale su cpiesto modo di elezione, non si può dirlo in particolare del Tiepolo, per la felice riuscita del governo da lui sostenuto. Egli infatti, siccome poco dianzi io notava, fecesi promotore ed istitutore di saggio leggi, per cui la veneziana repubblica, la quale sino ad ora s’ era acquistata in tutto il mondo la fama di ricca e potente, incominciò altresì a guadagnarsi la stima di saggia e prudente in faccia a tutte le nazioni dell’ universo. E primieramente diessi egli a regolare ciò che più da vicino apparteneva alla persona del doge, sì per le morali attribuzioni e sì per le materiali esteriorità. Al che furono deputati cinque dei più specchiati cittadini, i quali nominaronsi Correttori della •promissione ducale. II loro titolo esige spiegazione: e prima dirò dei Correttori in genere. Questi venivano scelti tra gli uomini di maggior senno ed esperienza ; avevano uffizio temporaneo, che durava finché fosse compiuta la correzione; erano eletti, o per rivedere ufficii e magistrati, o per rivedere leggi o capitolari (1). Se per ufficii e magistrati eleg-gevansi, la loro dignità era circoscritta all’esame delle sole magistrature ; se per leggi o capitolari, estendevasi all’ esame di tutta la repubblica. Regolarmente poi si eleggevano correttori alla morte di ogni doge, che nell’ interregno dovevano esaminare la promissione giurata dal doge al momento della sua assunzione al dogalo ; e nel medesimo tempo gl’ inquisitori sopra il doge defunto, eletti aneli’ essi appositamente, ne sindacavano diligentemente la condotta. Ed é questa appunto la magistratura, cui circa 1’ anno 1231 istituì il nuovo doge Jacopo Tiepolo : cinque n’ erano i correttori, tre gli inquisitori, e la loro magistratura non durava che nel solo interregno, cioè tra la morte di un doge e 1’ elezione di un altro. Fu sbaglio cronologico del Sanudo T affermare che nell’ anno 1220 la Promission ducale sia stata distribuita in cinquanta capitoli sottoscritti (i) Capitolari dicevansi gli statuti dei singolari magistrati.