anno 1268. • 567 posteriore del maggior consiglio (1) viene determinalo quel valore di cinquanta lire all’equivalente di cinquanla ducati ; furono tolti, perchè le magistrature del Proprio e del Petizion, a cui appartenevano per I’ addietro, ne fossero sollevate. Ebbe aneli’ esso il suo capitolare, ossia, il codice che lo regolava. Era dovere dei giudici, che lo componevano, presentarsi al doge ogni qual volta ne fossero stati chiamati, per dare esecuzione agli ordini di lui e del suo consiglio minore. Eglino giudicavano delle cose mobili e delle carte dei debitori sino alla somma suindicata. Tracvansi questi giudici dal corpo del maggior consiglio : prima di deporre la loro carica, erano in obbligo di esporre al doge ed al consiglio minore tutto ciò, che avessero stimalo opportuno doversi aggiungere o togliere del capiloiare della loro magistratura. In seguilo fu addossalo loro l'obbligo altresì della residenza (2), sotto pene rigorose ai trasgressori ; dalla quale residenza, secondo altre leggi (3), non potevano astenersi, nemmeno in caso di malattia, oltre ai trenta giorni, sotto pena di esser deposti. Un mezzo secolo e più (il) dopo la sua istituzione, fu delegato a questo magistrato anche il diritto di sentenziar a legge, ossia, giusta il linguaggio forense dei veneziani, di far eseguire le carte testamentarie, gl’istromenti, i chirografi e i contratti di nozze, sottoscritti da due testimoni. E più tardi, cioè un altro mezzo secolo dopo (5), a sollievo del magistrato delPetizion, furono affidate a questo tutte le controversie sopra compagnia o colleganza di cose mobili : sempre per allro entro il suindicato limite di ducali cinquanta. E dentro il medesimo limile gli fu esleso, pochi anni dopo (6), il diritto anche sopra qualunque altra carta o contralto. Meglio si può conoscere la storia di questa magistratura scorrendone le varie leggi, le quali formano il corpo del suo capitolare (7). (1) Dell’ anno i36o. (2) Con legge del i3oo. (3) Dell’ anno i33o e del 1364- (4) Nell’anno 1317. (5) Nel 13 53. (6) Nel i3Gi. (7) Anche il capitolare del magistrato del mobile, esiste nell’ archivio generai« ai Frari.