7)1 k LIBRO Vili, CAPO XX. » conto ai Visdoniini : che in questo pubblico luogo non abbia » notturnamente ad abitare alcuno se non mercatante o servo di » questo: che li sensali tulli del fondaco rimangano soggetti alla » magistratura de’ consoli, con diritto bensì a’ Visdoniini d’inquisi- • zione conira essi, ma con obbligo di consegnar il formalo pro-» cesso alli stessi consoli, essendo di loro giurisdizione la pena ; » che siano tenuti li sensali porre in scritto tulli li conlralti de’mer-» ci, li contraenti, la quantità, il prezzo, consegnandone lo scritto » ai Visdoniini : scaricar non si possano nel fondaco dai mcrca-» tanti le merci senza perinission de’ Visdoniini stessi, abbiano ■ questi la facoltà per esecuzione del loro ufficio di dare il giura-» mento e d’impor pene a chi ricusasse prestarlo. > Altri decreti ed altri leggi stabiliscono in seguilo le discipline per la direzione del fondaco stesso e per la sicurezza delle pubbliche esazioni : tutti i quali decreti e statuti formano la storia di questa magistratura, e tutti si trovano raccolti nel sopraccitato libro Bifroiis dell’Avogaria del comune. Rimasero tre i Visdoniini sino all’anno 1295; ma essendosene moltiplicati notevolmente gli affari, fu necessario nel detto anno aggiungerne un altro ed uno scrivano; perciocché venne stabilita una nuova disciplina, per cui doveva questa magistratura sorvegliare la legatura delle merci alemanne finché fossero chiuse e sigillate, e ciò per impedirne qualunque falsificazione o contravvenzione sì rapporto alla qualità, come alla quantità delle merci medesime. Altre cose appartenenti ai Visdomini sopra il fontego dei tedeschi, particolarmente circa la formazione del loro capitolare, si possono vedere, oltreché nel citato libro Bifrons, anche nei due nominati Cerberus e Magnus similmente dell’ Avogaria del comune.