76 LIBRO V, CAPO XI. egli studiasi di provare sull’ autorità del Sabellico, di Pietro Giustiniano, di Giacomo Diedo e di altri storici. Ma, con buona pace e del Tentoi i e di tutti questi, io direi, siccome ho detto alla sua volta (1), che i tre personaggi, eletti nell’ anno 864 per trovare i colpevoli del parricidio del doge Tradonico, furono un’idea del tribunale degl’ inquisitori di stato, non già degli avogadori; perciocché a quelli spettava il processare i rei di delitti di stato, a differenza degli avogadori, a cui apparteneva la giudicatura di qualsiasi grave delitto. Ed inoltre osserverò, che, quand’ anche in quei tre si volessero raffigurare gli avogadori, non si può dirne istituito il loro magistrato in quell’ anno, perché sappiamo, eli’ eglino, compiute le indagini e pronunziata la sentenza contro i colpevoli dell’ assassinio del doge, si sciolsero, e il loro tribunale cessò. E che non fossero quei tre nemmeno l’abbozzo o l’idea della magistratura in discorso, è facile il persuadersene tostochè se ne considerino le attribuzioni e 1’ uffizio. Sul che alcune parole. Il Dandolo ascrive agli avogadori, nella primissima loro origine, non altra autorità che di agire e di decidere nelle controversie tra il fisco e i privati : ed erano eglino infatti veramente gli avvocati e i giudici del fisco. Il loro capitolare antico, riportato nel nuovo, comincia col giuramento, che devono pronunziare quei che ne sono trascelti ; ossia con una promessa giurata di eseguire le leggi colà raccolte. Ed è espresso nel loro giuramento 1’ obbligo » di procurare il profitto e 1’ onore di Venezia, amministrare e ri-» cevere tutti i beni del comune, mobili e immobili, trattenuti da » chicchessia e dentro e fuori della città. » Ed avevano il diritto di citarne dinanzi a qualsiasi tribunale gii usurpatori od ingiusti possessori, e di costringerli alla restituzione. Ma coll’ andare del tempo crebbero di molto le incuinbenze di questa magistratura, particolarmente circa i delitti e circa 1’ esecuzione di tante leggi politiche ed economiche dello stato. Ebbe essa persino la gravissima (i) Voi. i, pag. 191.