an.w 1272. 395 apparteneva per dovere di uffìzio l'andare personalmente a comperar sali in altri luoghi marittimi, per poi farli passare a Venezia e di qua trafficarli e diffonderli ovunque se ne facessero ricerche(1). Ma nell’anno, siccome testé io diceva, 1276, ebbe questa magistratura il suo ben ordinato regolamento. Ed anche di essa ci conservò la storia il capitolare di sua appartenenza : e chi ne desiderasse vedere un epilogo della progressione de’suoi varii decreti, consulti il Sandi, che ne disse abbastanza (2). Finalmente il Collegio delle rappresaglie, ci ricorda il risentimento dei veneziani per le faccende-avvenute tra essi e i romagnoli, in occasione delle gabelle imposte sul Golfo. Non entrerò io qui ad esaminare e decidere la questione introdotta e notissima tra i giureconsulti circa il diritto delle rappresaglie, tra governo e governo, tra privati e privati; soltanto dirò in che consistessero le funzioni di questo collegio. Le rappresaglie, ossia le violente esecuzioni contro le persone e i beni de’ cittadini di altro principato, il quale ricusi di amministrar giustizia, erano già stale più volte poste in uso dai veneziani in parecchie occasioni ; ma con moltissime riserve ed eccezioni. Ecco quanto su ciò viene avvertito dal Sandi (5). « Nel- • la polizia veneziana ebbero bensì luogo le rappresaglie o pigno-» razioni contro li sudditi altrui danneggiatori o ingiuriami del sud-» dito veneto; avendole considerale non solo lecite, ma anche di » prudente condotta, indirizzata finalmente alla pace, togliendosi » con esse molte occasioni di guerre pubbliche ; ma furono circo-» scritte ed ordinate in quella guisa, che più forse di qualunque • altro governo conciliò li tre riguardi, che di tal soggetto sono » l'essenza ; decoro della nazione, risarcimento e freno dell’abuso, » che, lasciati a sé, avriano potuto farne li singolari. » Perciò appunto fu istituito un collegio di quindici nobili, tra i quali entrasse e ne fosse preside il doge stesso (4). Dell’anno precisamente della (i) Lib. Philippicus. pag. 8Ì. (3) Luog. cit. Art. VII. (a) Vettor Sandi, Star. civ. venti, lib. (4) Kit». Alagnus dell' Avogaria di ce-IV, pari. 11 de! cap. IV, art XIII. mun, pag. 22.