484 LIB. u, CAP. XVI. temperò 1’ amarezza e i danni il vantaggioso trattato, eh’ egli conchiuse in quest’ anno medesimo, o tutto al più nel seguente, col-P imperatore Lotario. Pietro doge aveva mandato perciò, in qualità di suo ambasciatore, Patrizio, il quale maneggiò assai bene l’accordo, e persuase Lotario» alla convenzione, di cui testé io diceva. Questa, secondo il Dandolo, doveva durare un quinquennio ; ma, a giudizio del Filiasi, il patto, di cui parla il Dandolo, non fu probabilmente che un patto preliminare e anteriore, perchè nel codice Trevisano se ne legge un altro di ben più estesa durata (1). Stabiliva questo trattato primieramente la conferma dei patti convenuti nei tempi antichi coi longobardi, con Carlomagno, coi greci, e di un altro più recente trattato, conchiuso in Ravenna con Lotario medesimo, ma che ci è ignoto. Dopo le quali promesse fu stabilito : — Che P imperatore rimandasse tutti gli emigrati veneziani dimoranti nei suoi stati, ed impedisse le incursioni de’ sudditi suoi dal contiguo continente sopra le terre dei veneziani; particolarmente quelle, che vi facevano di quando in quando i friulani, i trevisani, i padovani, gli adriesi, i ferraresi e i ravegnani. Che, se taluno del regno italico fosse stato convinto di trasgressione su ciò, lo si dovesse consegnare entro due mesi ai veneziani per essere castigato, e chi per la colpa di costui ne avesse sofferto danno, dovesse averne risarcimento colla restituzione del doppio ; e che, mancando a questo patto, l’imperatore sborsasse una grossa somma di denaro del suo erario a compenso dei veneziani. Che impedisse a qualsifosse de’ suoi sudditi il rapire veneziani, per farne commercio coi turchi o con altri popoli infedeli, e ponesse in libertà quei veneziani, che si trovassero schiavi presso i francesi ; e se qualche suo suddito se ne ricusasse, lo facesse arrestare con tutta la famiglia e lo consegnasse con tutte le sue sostanze ai veneziani ; e se costui avesse negato il delitto, non si potesse assolverlo dall’ accusa se non col giuramento del giudice del luogo e di cinque persone a scelta (t) Ved. il Filiasi. toni. IV, pag. 5i, c ved. il cod. Trevi*, ami. IV.