anno 1085—1094. 587 presero il nome di giudici del palazzo o della corte del doge, perchè nel palazzo stesso ducale esercitavano la loro magistratura. Bensì questo novello tribunale giudicava di concerto col doge (1), o almeno il doge concorreva alla pubblicazione della sentenza quasi per estrema autorizzazione : nè si trovò mai verun documento, che potesse mostrare, avervi avuto il doge verun diritto di appellazione da questo al suo tribunale. Un decreto del decembre dell’anno 1115, palesemente ci assicura, essere stato questo il primo magistrato permanente del foro veneziano (2). Al quale proposito non so intendere, come il dotto estensore del trattato sulle Magistrature Venete, nella IV appendice del I volume dell’ opera municipale di Venezia e le sue lagune (3), abbia affermato, che « essendo poi il » giudizio sui forestieri conceduto ad altra magistratura detta del » forestiere, rimase ai primi giudici quello dei Veneziani, che pre-» sero il nome di magistrato del proprio, detto anche volgarmente » podestà o pretor di Venezia. » Da queste sue parole parrebbe, che sino da principio fosse stata affidata a questo tribunale la giudicatura dei forestieri, e che in progresso gli fosse tolta la giurisdizione sui forestieri, rimanendogli quella soltanto dei veneziani, e che perciò incominciasse allora solamente a dirsi magistrato del Proprio. La quale asserzione mi sembra contraddetta affatto dalle testimonianze degli storici (4) e dalle recate parole del decreto del 1415. (1) Vettor Sandi, lib. Ili, cap. 1, pa- (3) Alla pag. 71. gina 38o. (4) Marin Sanudo, nella sua Cronaca, (2) Presso il Tentori, Stor. Veneta, aggiunge, che al magistrato del proprio, tom. Ili, cap. V, §. V, pag. 272 : Cum ju- sia stala affidata, sino dai primi tempi, la dicatus Curiae Proprii fuerit primus giurisdizione sopra gli stabili di Venezia, judieatus nostri Palati!. detti volgarmente chiamori.