258 LIBRO II, C\i*0 XL. naviglio si guardi bene dal ricevere a bordo qualsisia schiavo o della Venezia o dell’ Istria o della Dalmazia o di altrove. Ili, che nessun veneziano consegni denaro a qualsivoglia greco per far compera di schiavi, e nessun veneziano ne trasporli al di là di Pola o sul territorio dei greci; o riceva denaro per trasportarne di qua o da altri luoghi a Benevento. IV. Poiché s’è introdotto nella nostra pairia un siffatto disordine, che i nostri pigliavano lettere dall’ interno del regno italico e dalla Baviera, dalla Sassonia e da alili luoghi, e le portavano a Costantinopoli all’ imperatore, dal che derivava mollo disonore a noi e alla nostra patria, e discapito soffrivano i dispacci nostri, cui per felicitazioni eravamo solili mandare all'imperatore, le quali erano accolte con sommo nostro vantaggio, ed ora sono calcolate per nulla : perciò abbiamo adesso decretato e stabilito, per riparare un tanto danno, che nessun veneziano ardisca in avvenire di portare dalla Lombardia o dalla Baviera o dalla Sassonia o da qualsivoglia altro luogo, lettere a Costantinopoli all’ imperatore o a qualunque allro greco, tranne quelle, eh’ è nostra usanza mandarvi dal nostro palazzo. » Contro i trasgressori di questa legge fu minacciata la pena di cinque libbre d’oro purissimo a favor dell’ erario; e se non avessero di che pagarle, sono condannali alla perdita della vita, ovvero, a seconda dei casi, alla perdita di un qualche membro : e inoltre il patriarca e i vescovi pronunziarono conlro costoro sentenza di scomunica. Da tutto ciò si vede ben chiaro, che il disordine di questo traffico indegno era giunto a tale da non doveriosi più soffrire. Ma convien dire, che in questo genere di commercio traessero i veneziani negozianti grandissima utilità; perchè, ad onta di sì grave proibizione, il traffico degli schiavi continuò, e continuò per più secoli, siccome altrove notai (1). Si avverta per altro, che tutte queste leggi tendevano a proibire il traffico degli schiavi, e dei (i) Nella pag. 1G9.