ANNO 827. 183 togliere ai veneziani l’isola stessa di Grado, e sopprimere il patriarcato, o almeno ridurlo alla condizione di secondario, e dipendente dal primario dell’ antica Aquileja. Tutta questa questione, a mio parere, si riduceva a parole : perchè, sebbene la linea dei patriarchi della vecchia Aquileja formasse veramente la discendenza degli antichi vescovi aquilejcsi ; tuttavolta quelli di Grado, dappoiché canonicamente erano stati disgiunti dai primi, formavano da sé soli una chiesa, le cui metropolitiche attribuzioni non avevano nè potevano avere promiscuità o dipendenza coll’ altra parimente libera e metropolitana. Sotto il primo aspetto della fondazione, Aquileja aveva in sè stessa la preminenza ; sotto l’altro aspetto della canonica loro separazione, ambedue erano uguali. Massenzio aveva appoggiato la sua difesa all’ imperatore Lodo-vico, a cui 1’ aquilejese territorio, egualmente che tutta l’Istria, apparteneva; ed istigava intanto Lotario, che reggeva allora l’impero in nome del padre, ad esercitare i suoi diritti sopra quella città, fabbricata dagli antichi vescovi di Aquileja, e perciò appartenente per uguale ragione all’ impero. E a Lodovico, il quale per verità contava allora ben poeo, andava dicendo l’intrigante patriarca, sè unicamente essere il vero pastore legittimo di Aquileja, e tutti gli altri, che avevano portato il nome di patriarchi gradesi sino al presente Venerio, essere stati intrusi ed usurpatori dell’aquilejese giurisdizione. Non volle il pio imperatore pronunziare giudizio ; decretò invece, che la lite si portasse al tribunale del sommo pontefice romano. Sedeva allora sulla cattedra di san Pietro il papa Eugenio II, il quale citò ben tosto i due patriarchi a presentarsi a Roma, per esporre e giustificare le proprie ragioni. Venerio, che già aveva ricevuto il pallio, ubbidì ; ma 1’ aquilejese, consapevole della propensione del pontefice per la chiesa dì Grado, non volle andarvi. E sebbene una seconda volta vi fosse citato, seppe tuttavia, assistito dai maneggi di Lotario, declinare il giudizio pontificale, ed ottenere, che la controversia fosse decisa in un concilio di vescovi. E il vol. i. 20