anno 953. 253 e viceversa i veneziani, clic avessero viaggiato nei luoghi del territorio soggetto al re. Anche per le offese personali vcdonsi rinnovate le stesse pene già stabilite nei trattati dei secoli addietro ; particolarmente per ciò che riguarda all’ omicidio. Le precedenti concessioni per le caccie, nei boschi del territorio italico, erano riconfermate ; cosi per altro, che le varie isole avessero precisati i luoghi, e che fosse proibito di trasportarvi legna e d’introdurvi le barche per caricarvele. E quanto ai pascoli per le greggie degli eracleesi, ossia di Città-nuova, era richiamato in vigore il patto del doge Paoluccio. A quelli di Grado era concessa, siccome lo era per 1’ addietro, la caccia sui confini del territorio del Friuli, pagandovi per altro 1’ annuo censo di venticinque libbre di moneta di Pavia. A quelli di Chioggia veniva rinnovata la libertà di abitare nei proprii possedimenti, cui avevano nel territorio del regno (1). Finalmente facevasi menzione della legge stabilita un secolo prima, ai tempi di Lotario, e delle pene minacciate a chi l’avesse trasgredita, sul proposito degli eunuchi (2). Noterò qui una inesattezza del Filiasi, il quale disse, che il doge Pietro Candiano 111, per la conferma degli antichi trattati, aveva spediti i suoi legali a Berengario, mentre dimorava colui in Olona nel Milanese. Primieramente quel luogo non era nel Milanese, ma nel Pavese; ed anche nell’ ultima distribuzione del territorio lombardo, esso formava parte della provincia di Pavia. E inoltre il suo nome non è già Olona, ma Curie Olona. É da sapersi altresi,clic al trattalo, di cui finora parlai, era fissala una durazione di cinque anni soltanto: laddove in tutti i precedenti non era espresso verun limite di durata. (i) a Et hoc sletit de Clugiensibus, ut ita sint per loca sua ad habilandum : « e •picsti probabilmente erano i luoghi, che altrove ho nominato: ved. la pag. i85. (a) Ved. addietro, nella pag. 185.