112 LIIIKO X, CAPO Xt. Ma poiché la sperienza aveva fatto conoscere il danno e le sconvenienze, che derivavano da un tale sistema ; perchè, essendo libero a tutti il poter essere eletti del Consiglio maggiore e di nobilitare per questa via il proprio casato, veniva ancora ad essere infinito il numero dei concorrenti, e quindi infinite le pratiche, le mene, i raggiri per conseguirlo; veniva aperto agli elettori il campo d’introdurvi i loro congiunti o i loro dipendenti o i loro amorevoli ; veniva spesso col denaro facilitata la riuscita all’ altrui ambizione, dal chc poi nascevano tutto giorno disgusti, gare, litigi, fazioni, che turbavano la pubblica tranquillità; perciò fu riputata difettosa 1’ annua forma di quella elezione, e si pensò saviamente a regolarla. Per frenare adunque 1’ eccessivo ambito dei cittadini, nell’ ottobre del 1286, sotto il dogato di Giovanni Dandolo, i tre capi della Quarantia proposero una legge, per cui nessuno potesse essere eletto membro di alcun consiglio, collegio o magistratura, se esso, il padre o li progenitori suoi paterni, non fossero stati in qualche anno eletti a formar parte del Consiglio ; dichiaravasi per altro, che non perciò s’intendesse tolta al doge, o ai suoi consiglieri od alla maggioranza del gran Consiglio la facoltà di ammettere colla maggior parte dei loro suffragi taluno dei cittadini, il quale, benché mancante della suindicata condizione, fosse riputalo meritevole di un tanto onore (1). Il doge, eh’ era allora Giovanni Dandolo, opinò di non doversi introdurre novità : la proposizione andò ad essere ballottata, e fu rigettata con ollandadue voti contro quarantotto. (i) Trascrivo qui il testo della proposi- n non fuerit de conditione predicta dilezione suespressa, tal quale si legge nella n tur de aliquo colisi!io, non possi) esse, pag. 2i5 del libro Fractus della Cancello^ n nisi primo acceptuin fuerit per majoreni ria ducale u Clini per capita de Quadragin- n partem domini Dncis, et Consiliorum, et n ta poneretnr pars una talis, quod aliquis » majorem partem Majoris Consilii. Et alia n vel aliqui non possiut esse de aliquo Con- » pars erat domini Ducis de slare firmi et n silio, si ipse vel pater val progenitores « fuerunt non sincere IV : de parte capitum r> sui a patre supra, unde tranxerint origi- ” de XL, numero XLVII1; de parte d# stali nem ex parte patris non fuerit, vel fue- * re firmi LXXXII » rial de Consiliis Veneti». Salvo si quis,