ANNO 1 5 1G. 3*4 7 a recare (1). Bensì, quando il patriarcato (li Grado lu Irasferilo nel vescovato di Castello, ossia di Venezia, diventò, quanto all’elezione del patriarca, un giuspatronato della repubblica (2) : lo nominava da prima il maggior Consiglio, poscia il Senato. La conferma del-1’ eletto apparteneva bensì al papa, ma non v’ era annesso il peso ordinario degli altri prelati dell’ Italia, di portarsi, cioè, a Roma per essere esaminato. Al quale proposito noterò, elio sebbene il papa Clemente Vili, iu sul cadere del secolo XVI, avesse decretalo che nessun vescovo d’Italia potesse ottenere 1 episcopale conse-crazione, senz’essere stato prima esaminalo in Roma ; tuttavia nel-1’ anno 1601, allorché fu eletto palriarca di Venezia Matteo Zane, il senato fece vigorosa resistenza, perché non fosse introdotta nello stato veneziano cotesta nuova disciplina. Si rinnovarono le pretensioni di Roma, dopo la morte del palriarca Zane, quando gli fu sostituito Francesco Vendramino; ma, sebbene continuasse il Senato ad opporvisi, lultavolta si giudicò prudenza l’acconsentirvi, per non riaprire nuove piaghe, dopo sedate le acerbissime controversie di quei tempi. 11 senato adunque permise al candidalo, che si recasse a Roma; prima per aliro fece le sue proteste, acciocché da questa permissione non avessero ad essere minimamente offesi i diritti della repubblica. Fu esaminato il Vendramino in Roma sommariamente e per semplice formalità ; ne fu confermala 1’ elezione ; e fu consecrato dal papa stesso. Allora il pontefice, pago di questa ossequiosa condiscendenza del senato, decrelò, che in avvenire i patriarchi elelli fossero dispensali dall'obbligo di portarsi a Roma a sostenere 1’ esame : nè di queste prerogative fu mai spogliala la repubblica ; anzi le furono riconfermale dal papa Benedetto XIV, colla bolla de’ 5 di luglio 17il, in occasione della promozione del patriarca Alvise Foscari (3). (ì) Ved. il Gallicciolli, nelle sue Mern. » slolici,cu» non est haclenusin aliquo de- ven.y lib. 11, cap XI, §. 5. « ro-atui», Nobis ad hoc per suas literas (2) Veltor Sandi, IV, 908, VI, 1096. « praesentarunt etc. * Ved. il Cornaro, (3) u Quem dilecti filli, Dux et domi- tooj. XIII, docuru. M. 3, pag. 34<>* •» nium Venetiarum vigore privilegii ap«>-