fi8 LIBRO IX, CVPO IX. Ufficiali della tavola del mare :■ eglino da prima erano quattro, poi ne furono aggiunti altri due ; e in leguito fu accresciuta la loro magistratura di un altro uffizio, denominato Estraordinario, composto di altri quattro visdomini, i quali più tardi diventarono cinque. Le particolari appartenenze di loro e le loro funzioni sono espresse nei varii decreti, clic ne formano il capitolare. Intorno al medesimo tempo, benché non se ne sappia con sicurezza T anno preciso, perché nel loro capitolare non è indicato, fu istituita inoltre la magistratura di tre Visdomini all’ Uscita, detti in sulle prime Ufficiali alla tavola di Uscita. Il decreto più antico, che ne abbia relazione e clic si trovi registrato nel loro .capitolare, è dell’ anno 1286 : esso non parla che di alcune nuove discipline circa il dazio del ferro ; esso d’ altronde fa conoscere palesemente, che allora questa magistratura esisteva di già. Tranne questo solo documento, non si conoscono altre deliberazioni di essa, le quali precedano il 1300: da quest’ epoca in poi vi si trovano memorie del giuramento, che dovevano fare gli ufficiali eletti a formarla ; delle gabelle, che dovevansi esigere sopra le merci di uscita; del diritto d’invigilare e di aprire processi contro le frodi, che vi fossero avvenute ; dell’ obbligo finalmente di rendere esatto conto della loro amministrazione, ogni mese, al doge e al suo minor consiglio. Un’ altra magistratura, contemporanea alle precedenti, fu dei Visdomini alla Mcssetaria : era una sorveglianza sopra i Mcssetti o Missetti, ossia sopra i sensali o mezzani de’ contratti. Non si conosce 1’ anno preciso della sua istituzione ; é certo per altro, eli’ essa ebbe origine nel secolo XIII. Ai visdomini, che la componevano, era affidata una piena giurisdizione su tutti i contratti mercantili, che si fossero conchiusi in tutta 1’ estensione del dogado, da Grado sino a Cavarzere, e di erigere per ciascheduno di essi un dazio, che nominavasi messetaria. Nell’ anno 1558 fu esteso questo medesimo dazio anche ai contratti di compra-vendita delle case, delle campagne e dei bastimenti : lo si doveva pagare per una metà dal