30U LIBRO XII, CAPO I. gabelle, alla promulgazione di nuove leggi od alla Avocazione delle già promulgate, e ad altri simili argomenti, li consiglio dei Quaranta non aveva autorità sovrana nè indipendente, e potrebbesi fors’anche dirlo troppo numeroso per essere adallato al maneggio di sì improvvise emergenze. Il consiglio minore, ossia ([nello eli’ era composto dei consiglieri del doge, presiedeva bensì all’ uno e all altro dei due sunnominati, ma non aveva verun potere assoluto nelle materie di Stato. Ognuna delle altre magistrature aveva le sue particolari e rispettive materie, né punto impicciavasi in queste. Mancava adunque nella veneziana polizia un tribunale, ristretto di numero, ma sovrano di autorità, il quale coutinuamente vegliasse sopra i delitti di Stato, di allo tradimento, di fellonia: e questo piucche mai occorreva nelle circostanze attuali. Fu perciò, che il maggior Consiglio decretò l’istituzione di un consesso di soli dieci nobili, i quali dovessero, con maturità di senno e prestezza