G2 LIBRO IX, CAPO VI». bestemmie per ¡scherno come cantando salmi contrafatti, o lettanie «■porche ed empie (1); — la bigamia, perche, essendo nulle le seconde nozze, non v’era abuso di sacramenti, ma soltanto violazione deir ordine civile (2) ; — i greci, perchè non conveniva che la corte romana fosse giudice in causa propria ; — gli ebrei, dimoranti negli stati della repubblica, perciocché l’autorità ecclesiastica non si estende sopra coloro, che non appartengono al corpo della Chiesa : bensì, se all’ inquisizione fosse portata denunzia, che da taluno di essi fosse detta bestemmia contro la nostra fede, ovvero sedotto alcun c liristi ano, o dato scandalo di qual si voglia sorte, dovranno gli ecclesiastici haver ricorso al magistrato secolare, il quale, secondo V esigenza del delitto li castigherà severamente (3). I beni poi de’ condannati non potevano in alcuna guisa essere confiscati; ma dovevano passare agli eredi legittimi, sotto rigoroso precetto, per altro, di non darne parte alcuna ad essi condannati (4). E quanto agli scritti, sui quali ne’ tempi posteriori ebbe 1’ inquisizionne romana il diritto di proibirne i nocevoli, qui da principio non era vi disciplina veruna, perchè non v’epa la stampa. In seguito 1’ inquisizione veneta ebbe il diritto soltanto di esaminare bensì i libri, ma semplicemente per quanto avesse potuto interessare la fede: non aveva poi veruna autorità di permetterne o proibirne la stampa, né. stampati che fossero, diapprovarli o proscriverli, perchè ciò era esclusivamente riservato ai magistrati civili (5 ). Questa fermezza della repubblica nel moderare 1’ autorità dell’inquisizione ; la quale in Venezia e nello stato veneto non doveva né poteva agire che come una magistratura sua, indipendente affatto da quella di Roma ; valse qui a preservare colesto tribunale da tutte le ingiustizie e le crudeltà, che lo contaminavano altrove e (i) Legg. 8 maggio i5yg. (4) Legg. de'ia ottobre i5f>i e »8 gen- ia) Leggi dell’ 8 giugno i5gi, 8 agoato naro 1593. i5ga, 3i lugl. i5g8, 9 giugno 1599. (5) Legg. 24 agosto i5g(i. (3) Legg. del 4 settembre 1609.