4N.N0 1310. 283 conserva lullora il documento in Archivio, nel libro nominalo Camme-mortale l(l). Poco dopo tuttavia, per decreto del Consiglio de’dieci, 29 luglio 1310, fu dichiaralo, che quanto al palazzo, non ne fossero demolite che due terze parti, e 1’ altra, eli’ era di Giovanni Qui-rini, terzo figlio di Marco, il quale non aveva preso parte veruna nella congiura, fosse conservata in piedi. Ma poiché nel totale del palazzo erano alcuni luoghi, di cui erano padroni lutti e tre i fratelli promiscuamente, ne perciò s’andava mai d’accordo sul modo delle divisioni ; sicché il decreto non poteva mai avere il suo effetto; si deliberò che lo sialo comperasse da Giovanni Quirini la porzione di sua proprietà; siccome feccsi. Allora si stabilì, invece di demolirlo, di ridurne il piano superiore ad uso di magistrati, e il piano terreno ad uso di beccaria pubblica, la quale era per 1’ addietro presso, « la chiesa di san Zuanne di Rialto al can-» ton delle drapperie per andar in Ruga de’ zogelleri (2). » Ciò fu eseguilo nell’anno 1323, e d’ allora il contiguo piazzale prese perciò il nome di campo delle Beccane\ Eravi sino agli ultimi tempi dipinto sulla parete esterna un grande stemma di san Marco, il quale oggi é cancellato. Nè qui si fermarono le condanne d’infamia contro i Ticpolo ed i Quirini : un’ altra ne fu aggiunta sul proposito dei loro stemmi gentilizii. Nel dicembre infatti dello stesso anno 1310, fu decretato, che dentro il periodo di quindici giorni fossero tolte e cancellate, (i) Nel detto libro a carte 3^4 l*rgo, si legge infatti: u Millesimo trecentesimo (Ieri cimo. Quia Marcus Quiiini de Confmio » sancti Mathei de Venetiis de domo ma¡ori n cura Bajamontc, proditionem contra illu-n strem dominumPetruinGradonico ducem n Venetiarum et ei pro stalu salubri adherí rentes, ut eos occideret, attentavit: in qua » attentatione venit raanu armata in piali theara sancti Marci, in qua proditione ipse » et filiui ejus et alii occisi fuerunt; dictus » dominus Dux bona ipsius omnia senten- » tiavit devolenda in Comune Venetiarum, n et die ultimo Junii de anno Incarnationis « D. N. 1. i3io praeceptum fuit officialibus » Communis Venetiarum, qui Cattavere diri cuutur et aliis officialibus etiam, quod n omnia bona quae fuerunt ipsius Marci inir tromittere debeant, quae potuerunt reir periri.—Ego Fantus ducatus Venetiarum ir cancellarius scripsi et officialibus precepi » de mandato suprascripti Domini. » (a) Ved. il Cicogna, luog. cit., pag. 4°-