ax> o 1280. 05 • 1’ editto di grazia, non è da proibirlo, questo non può pregiu- > dicarc all’ autorità temporale ine essere di gravame al suddito. » Solo intorno all’ editto di giustizia convien liaver riguardo, per-» clic tentano spesso d’ inserirvi dentro qualche comandamento a » librai, ad hosti, o locatori di camere; e si cuoprono dicendo, che » serve solo per avvisarli, il che non se li può permettere : perchè » avvisare per editto, per proclama, per affissione, dice superiorità, » ed è cosa legale, che chi ammonisce per editto possa anco castigar » li contrafacienti, però non concedendo il castigo, non se li può • concedere l’ammonire per editto.» Così il padre Sarpi ragionava sul decreto, che limitava ai sei articoli sunnominati la facoltà degli inquisitori ecclesiastici; e con questi ragionamenti esortava la repubblica, di cui era il teologo, a tener fermo in un affare di tanta delicatezza, acciocché dal transigervi tampoco non venisse aperta ’ la strada ad abusi di potere cd a violazioni della pubblica civile 1 giurisdizione. Tutto questo contegno della repubblica di Venezia nell’ argomento della sacra inquisizione, checché taluno n’ abbia potuto dire in contrario con farisaica impostura, è la prova più solenne della ■ sapienza, che distinguevala nella difficile scienza del governare ; 1 mostra evidentemente la sua somma delicatezza in tutto ciò che I potesse recare offesa alla sua libertà e indipendenza ; attesta il suo K giudizioso discernimento nella scelta de’ mezzi che fossero stati I valevoli a mantenerla inviolabile ; assicura, finalmente, del suo proli fondo rispetto verso 1’ autorità spirituale, acciocché, oltrepassando questa con abusi il suo limite, non cadesse in disprezzo e in abbo-minazione del popolo. Errò il Laugier, circa 1’ istituzione di questo tribunale, ripetutamente dicendolo piantato sotto il doge Pietro Gradenigo, anzi dichiarando debitori al medesimo i veneziani « de’ colpi maestri, • che hanno perfezionato il loro sistema di governo. » Errò, io diceva, perché la bolla di INicolò IV, de’ 28 agosto 1289, nella ì quale é inserita la determinazione del maggior Consiglio circa il voi,, ih. 9