inno 154 G. 355 dei presidi delle parrocchie, non più facendosi dai fondatori delle chiese, o dagli eredi di essi, furono uniformati alla disciplina comune di tutte le altre chiese cattoliche; ossia incominciarono a farsi dal clero sull’istanza del popolo e colla conferma del vescovo. Il clero per altro, nell’elezione dei pievani, cercava sempre di condiscendere al desiderio e alle istanze dei parrocchiani ; dal che poi nacque l’uso, che i parrocchiani stessi, o a voce o per secreto scrutinio, ne facevano le proposte; le quali a poco a poco diventarono il mezzo, per cui conoscere la maggioranza delle proposizioni, c perciò dare all’uno piuttoslochò all’ altro dei candidati la preferenza. Alle cose fin qui dette fanno testimonianza le parole di un documento dell' anno 1156, quando Leonardo Corner offri un terreno per fabbricarvi la chiesa di san Matteo di Rialto, dichiarando di volerla collegiata e soggetta bensì al patriarca di Grado, ma i preti, che di tempo in tempo ne avrebbero formalo il collegio, e i pievani, che vi dovrebbero presiedere, vi fossero istituiti per la elezione dei cherici e per le istanze dei vicini ; ossia, dei parrocchiani (I) : e così veniva egli a rinunziare il suo diritto, che come fondatore vi avrebbe potuto avere, sulla elezione medesima. Esaminando per altro diligentemente le antiche memorie, non ci danno esse un indizio certo per cui conoscere e determinare con sicurezza quando siansi uniformemente adottate in tulle le parrocchie queste elezioni fatte dal popolo. L’ ambiguità e la varietà dei documenti, sino a tutto il secolo XIV, non ce ne lasciano conoscere la verità; la quale bensì apparisce chiarissima nel 1432, per mezzo di una caria, che autenticando I’ elezione di Benedetto Ogniben, pievano di san Felice, lo nomina eletto per mezzo dei parrocchiani di (¡nella pieve : ed è questo il pii antico documento che si conosca su tale proposito (2). Egli è per ciò, che il dotto (i) u, In qua quoque ordinabilis presby- »5, num. io3a: u Ad hujusmodi sic va- » leros per tempora et plebanum electione n cantem plebanatum per diieetos filios * clericorum et pelinone vicinorum » n iptius plehis, quae ctiam parochialis est, Flam. Corn., dee. HI, pag. 178. » parochianos nominatili fuit.» (a) Ved. il Gallicciolti, lib. II, tap. XI,