G4 LIBRO IX, CAi'O V1H. nazioni e leggi non si sarebbero fatte, se l’inquisizione ecclesiastica non avesse tentato di affrancarsi in tutti questi argomenti. In somma, tutta 1’ autorità dell’ inquisizione reduccvasi a sei soli articoli : — contro gli eretici e contro chi conoscendoli non gli avesse denunziati ; — contro chi tenesse radunanze o conferenze in pregiudizio della vera religione ; — contro chi, non essendo sacerdote, celebrasse la messa od ascoltasse confessioni ; — contro i bestemmiatori ereticali ; — contro coloro, che avessero fatto resistenza alle funzioni del santo Uffizio ; — contro chi avesse tenuto o stampato o fatto stampare opere di eretici o contrarie direttamente alla religione. Ed affinché non vi avesse luogo giammai pretesto veruno ad oltrepassar questi limiti , il senato decretò nel 1608, che, all’ entrare in carica un nuovo inquisitore, e volendo esso far note con un editto le sue attribuzioni, come allora si costumava, nulla più vi potesse esporre dei sei articoli sopraccitati (i) : perciocché, come osserva eruditamente, da pari suo, il padre Paolo Sarpi (2), « era antico costume, che quando si piantava » l’uffizio dell’inquisizione nuovamente in qualche luogo, di promul-» gar prima un editto, chiamalo di Grazia, invitando tra certo ter-» mine ciascun herelico a penitenza, promettendo il perdono: pas-» salo il qual termine si promulgava un altro editto chiamato di • Giustizia, dove erano ammoniti tutti quelli, che havessero notitia » di qualche heretico a denunciarlo. In questa «materia a nostri » tempi si é proceduto diversamente. Alcuni inquisitori, quando » sono stati deputali in luoghi dove già l’Inquisizione è stabilita, » hanno fatto li due editti nell’ ingresso dell’ Offizio, e ciò é poche » volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di giustizia, ed » altri l’hanno anco replicato, oltre la prima volta molte altre, e ciò » per aggiungervi dentro qualche cosa nuova, che gli accidenti por-» tasserò. Se ad alcun inquisitore venisse in parere di promulgare (i) Legg. »3 magg. itìo8. (a) Discorso sull' Inquisizione, ìlijy, pag. 307.