anno 1519. 375 possibile all’ origine delle cose e delle circostanze che ne sono l’appoggio, 1’ adoperarsi in somma a conoscere radicalmente la materia sua ? Per formare una discreta storia del Consiglio de’ dicci, vi vuol altro che leggere il Dandolo, il Sabellico, il Darù, il Tic-polo, l’Amelot e qualche altro di simil genere, i quali o trattarono in generale la storia nostra, o la travisarono colle loro favole,nè si occuparono particolarmente e determinatamente in un qualche suo punto! Ella è regola conosciutissima della logica, doversi apprezzare in qualunque siasi argomento l’autorità di chi lo trattò di proposito a preferenza di chi superficialmente se ne occupò. Eppure non vidi mai, che lo storico, di cui parlo, abbia citato veruna delle nostre storie documentate dal Consiglio de’ dieci, come sarebbero quella del Venier e quella del Franceschi, ognuna delle quali è corredata dal ricchissimo tesoro della serie progressiva delle leggi di quella magistratura ; veruno de’ nostri scrittori, che ne hanno esaminalo la materia negli archivii secreti di essa, come sarebbe il Tcntori, la cui storia in dodici tomi è resa di pubblico diritto sino dal 1785, e la cui diligenza e delicatezza su questi argomenti è perciò inapprezzabile (1). E se talora citò il Codice deli eccelso Consiglio de’dieci, lo citò unicamente sull’ autorità del Tiepolo, confutatore del Darò, ma non già per averne egli slesso cognizione: lo citò, per portare a’suoi lettori il decreto del maggior Consiglio, col quale istitui-vasi il Consiglio de’dieci; ma nel citarlo, ed errò nel trascriverne gli elettori di diritto, i quali dovevano scegliere i decemviri (2), e ne omise, perciocché 1’ aveva omessa il Tiepolo, la seconda parte che ne stabiliva la durata. Dal che poi derivò 1’ altro sproposito (1) 11 Tentori esaminò la materia del Con- i capi detta Quaruntia : lo storico invece, sigliodei dieci,e ne parlò eruditamente dalla di cui parlo, certo sea/.a sapere intendere, pag. 198 alla 287 del toin. V della sua sto- die per dominuin solevasi indicare nei re- 'ria civile, politica ecc. della repubblica gistri delle magistratuie veneziane# doge, di Venezia. ne portò le parole così : eligantur per do- (2) La legge stabiliva elettori, Domi- minium consiliarios et capita de qua-num Consiliarios, et capita de Quadra- dragiata. ginta ; ossia. iFdoge, i suoi consiglieri ed