ihk L1BH0 X, CAPO XII. » l’incarico, sotto pena di una multa di lire cinquanta; eh' eglino, » appena approvati, siano condotti al palazzo ducale, donde non • possano allontanarsi ( cred’ io per toglier 1’ adito alle raccoman-» dazioni e agl’ intrighi ), finché non abbiano nominato cento in-» dividili per cadauno ed altri pel consiglio de’ Pregadi, formando • così il maggior Consiglio annuo da un san Michele all’altro, ossia » dal dì 29 settembre di quell’anno, sino al 29 settembre dell’anno » seguente ; che questi elettori, compiuto siffatto incarico, cessino « dal loro ufficio ; che quelli, che saranno stati nominati pel consi-» glio de’Pregadi, siano per quell’anno anche del Consiglio maggiore (1). » Dopo di che, nel giorno 6 marzo del 1296, propose una nuova legge, la quale non era che di pochissimo diversa dalle due precedenti, già rigettate sotto il dogado del suo predecessore. E questa per la medesima cagione fu rigettata del pari. D’allora in poi si diede il Gradenigo a studiare con sommo impegno una maniera di riforma, per far cessare i difetti e i disordini, che vi si erano introdotti. Ma sebbene egli ne trattasse di proposito col suo consiglio minore e coi capi della Quarantia, tuttavolta, per le molte difficoltà c opposizioni che si dovevano superare in una materia così delicata, si differì tanto, clic arrivò il giorno di san Michele, ossia il 29 di settembre, senzachè fosse stata presa veruna risoluzione ; e ciò eh’ era più importante, senz’ avere nemmeno crealo gli elettori, che scegliessero, secondo il solito, i membri del Consiglio maggiore. Per provvedere adunque all’ imminente disordine, fu stabilito che si facessero per allora gli elettori consueti, i quali eleggessero non più cento, ma cencinquanta consiglieri, a cui poco dopo • (i) La legge sta registrata nel libro Lu- « Pala ti una qui debeant, antequam recena, a carte 4> ed è espressa con queste pa- w dant de palatio eligere centum de majori n role : Eligantur quatuor electores dupli, « consilio et illos de consilio Rogatorum. « scilicet duo de ci tra canale et duo de ul- ■» Qui debeant esse a sancto Michaele usque •» tra canale et possint accipi de omni loco v> ad aliura sanctura Michaelem. Et postea v> et approbentur secundum consuetudi- » sint extra officium. Et illi qui erunt ele-r> nem. Et illi qui erunt electi statini de- n cti de consilio Rogatorum debeant etiam « beant esse sub paena librarum L. Et sta- ■» esse de majori Consilio prò ilio anno. » »> tim quando erunt approbati ducantur in