\ì\no 1280. • Gl Era loro vietato rigorosamente di prestare qualunque giuramento di fedeltà o di secrctezza o di altra cosa nelle mani dell’ inquisitore o ili qualsiasi giudice ecclesiastico ; perciocché la rappresentanza di loro, essendo in nome dello stato, escludeva ogni dipendenza e soggezione, la quale fosse straniera all’ autorità, che rappresentavano, e del cui potere erano investili unicamente per sorvegliare 1’ ecclesiastica ed impedirvi ogni abuso. Al che apparteneva il divieto d’inserire nei processi verun decreto, proveniente da una autorità estera, particolarmente da Roma, senza l’approvazione del senato ; sempre per altro in nome della città e dell’ inquisizione di Venezia. E per la stessa ragione era vietato il mandare all’ estero senza licenza del doge, processi od inquisiti, tuttoché si trattasse di delitti commessi fuori dello stato veneto. La giurisdizione del sant’ ufficio era strettamente circoscritta ai soli delitti di eresia : perciò da varie leggi del senato era raccontati dato agli assistenti la sorveglianza, onde non vi si ammettessero denunzie od inquisizioni contro altri delitti, che all’ eresia non potessero appartenere. Furano quindi dichiarati non appartenere al tribunale ddl’inquisizione — i cesi di sortilegi o divinazioni, qualora non contenessero palesemente eresie (1); — i casi d’herbnrie, stregane malie, e malefici qualora non siavi indizio o sospetto d’ heresia per abuso de' sacramenti o per altro rispetto ; ed ove perciò ne fosse seguito qualche maleficio di morte, debilitazione o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto alli indizi d heresia do vera il caso appar-tenere all’ inquisizione, e rispetto al malefizio toccherà al foro secolare (2) ; — le bestemmie, purché non siano ereticali ; perché in tal caso l’inquisizione doveva fare il suo uffizio quanto alla gravità dell eresia, e poscia al foro secolare spettava il castigarne la colpa (3) : anzi nella classe delle bestemmie era stato ridotto altresì 'I misfatto di chi desse ferite o tirasse pietre alle immagini di Cristo nostro Signore o delti santi (3), o pronunciasse pubblicamente (i)Deliber, del senato, io ottob. 1598. (3) Legg. 12 agosto 1.S95. ^ CSS- senato 28 ottobre 14*0. (^) Legg. i5 maggio 1599.