52 LIBRO IX, CAPO VII. 11 vocabolo Cattavèr è un composto di due parole veneziane catta, ossia trova, avere ; c fu applicato a questa nuova magistratura, perchè spettava ad essa 1' investigare tuttociò, che aveva relazione ai pubblici averi. Dell’ istituzione di essa abbiamo sicure notizie dal libro Bifrons dell’ Avogaria del Comune, e dal suo proprio capitolare : il decreto, che la istituì, porta la data de’ 26 giugno 1280. Tre nobili, che dicevansi i cattaveri, la componevano ; ed era primario ufficio di loro l’indagare su tutte le rendite della repubblica c su tutte le sue spese. Avevano perciò il diritto d’intervenire a tutti i consigli, che fossero stati radunati o per ¡spendere o per regalare checché sia di proprietà dello stato. Perciò fu intimalo a tutti i consiglieri di non radunare verun consiglio intorno a siffatti argomenti, senz’ averne pria fatto avvisare i cattaveri. La prima incuinbénza, che venne loro raccomandata, fu d’invigilare sopra tutte le altre magistrature e di prenderle ad esame, per poi presentare in iscritto al doge, ai consiglieri e ai capi della quaranta quanto avessero eglino giudicato opportuno al migliore regolamento di esse, donde fosse derivato accrescimento ai beni dello stato. Si noti per altro, che il decreto sopraccitato del 1280 non fissava stabilmente colesto uffizio : lo componeva per allora, e provvisoriamente. Fu soltanto nell’ anno dipoi, che il maggior Consiglio ne decretò stabile e permanente 1’ esistenza, e che ne intitolò cattaveri ed anche avogadori de intus i tre nobili, che lo formavano, i quali inoltre furono dichiarali membri perpetui sì di esso maggior Consiglio, sebbene a que’ giorni tulli gli altri membri di esso non vi durassero più di un anno, e sì dello stabile e permanente consesso dei Pregadi. Poche furono le leggi regolatrici questa magistratura ; esse per altro bastano ad istruirci delle attribuzioni, che, dopo la sua primaria, le vennero aggiunte in progresso. La più antica e dell’ anno 1281, ed ordina, che i tre caltaveri debbano ad ogni richiesta dei tesorieri e dei camerlenghi del comune, consegnare tutto il denaro di pubblica ragione, che si trovassero avere nella loro cassa. Con una legge del lobi) fu dichiarala illegale ogni e