¿.■v?«) 1280. 69 compratore c per 1’ altra metà dal venditore, ed era proporzionato sul prezzo della cosa venduta. A questo 90I.0 dazio fu ristretta nel-I’ anno 15G8 la giurisdizione di questa magistratura, e fu trasferito ai visdomini dell’ entrata da terra il diritto di gabella sui contratti mercantili : nel decreto, che ne limita la rimasta giurisdizione, non sono soltanto accennate le vendite di case, campagne e bastimenti, ma altresì di mulini, valli, paludi, acque, boschi, casali e in somma di qualunque altra cosa immobile. Tuttodì) raccoglicsi dal relativo suo capitolare. 11 numero di questi visdomini cangiò secondo le circostanze dei tempi e secondo la moltiplicità 0 la scarsezza degli affari di loro attribuzione : sino all’ anno 1400 furono quattro ; in quell’ anno furono ristretti a tre; e nell’ anno seguente furono ristabiliti a quattro, siccome prima ; e in quattro durarono finché darò la loro magistratura : ed essa durò sino al cadere della repubblica. Importantissima sopra di ogn’ altra per esigere tributi e gabelle, che formavano le rendite dello stalo, devesi riputare fuor di dubbio la magistratura sopra i sali, la quale dev’ essere stata anti- ■ diissima, perciocché sappiamo, che il sale fu il primo oggetto del traffico de’ veneziani e la prima fonte della loro ricchezza. Tutta-volla non bassi indizio dell’ esistenza di una qualsiasi magistratura, che ne regolasse gli affari, avanti 1’ anno 1245. Un documento di cotesto anno, da cui per altro sc'ne conosce esistente di già la sorveglianza, regolava le saline di Óiioggia, ed incaricava i quattro uflìziali, che la formavano, a recarsi personalmente nei porli del-1 Adriatico, per comperare i sali e quindi trasferirli a Venezia, d onde fossero pospia diffusi da per tutte le provincie dell'Italia (1). Gli ufficiali di questa magistratura dicevansi Salinieri del mare (2). Abbiamo per altro sicure prove, clic quest’ uffizio non fu ridotto a una regolare sistemazione se non che nell’ anno 1276, in cui si (1) Lib. Phìlìppicus deirAvog. del com., pag. 83. (2) Lib. Cerberus. pag. Gì.