j(> LIBRO IX, CAPO Vili. governi secolari ad acconsentire a siffatte imprese nei loro stati ed a somministrare altresì la forza materiale e coattiva per raggiungerne il riprovevole scopo : ed eglino vi. avevano acconsentilo nella speranza di preservare immuni i loro domimi dal contagio dell’eresia, tanto funesta in ogni tempo alla tranquillila degli stati. Nella quale condiscendenza non era mai riuscito alla curia romana di trascinare la repubblica di Venezia : essa medesima aveva sapulo da per sé sola, colla sua vigilantissima polizia, preservarsi immune mai sempre da qualunque perniciosa dottrina. Qual maraviglia, se, conoscendosi sana, insisteva nel ricusar medicine ? e medicine di tal falla ! .... Nè certamente havvi luogo a dubitare sulla ortodossia di Venezia : nè sino all’ anno 1252 ebbe mai occasione di pronunciare sentenza o di stabilire legge contro qual si fosse eretico od eresia. Ne fanno prova solenne gli statuti del doge Jacopo Tiepolo, nel 1229 c nel 1232, nel primo dei quali, esponendo la forma de’processi e le pene da infliggersi a moltissime specie di delitti, non è punto nominala 1’ eresia ; siccome non lo è neppure nel secondo, benché tra i tanti delitti, di cui è determinato il castigo, vi si nominino i malefilii e le herbarie, ossia le fattucchierie. 3Ia quando, sotto il papa Innocenzo IV, le gravissime discordie tra il sacerdozio e l’impero diedero origine alle fazioni e ai parliti, e quindi altresì a discordi opinioni ; e quando molti delle provincie litiganti vennero a ricoverarsi in Venezia, siccome in luogo di pace e di sicurezza, e qui venendo portarono seco anche le loro erronee opinioni ; il governo della Repubblica vide necessario il provveder con qualche saggia determinazione, acciocché alla nostra città non si attaccasse il contagio, di cui era infetto il rimanente dell’ Italia. Fu perciò deliberato, nel 1249, « che fossero eletti huomini » da bene, discreti, e cattolici per inquirere contra gl'IIeretici, e che » il Patriarca di Grado, vescovo di Castello, e gl’ altri vescovi del » dogado di Venezia, da Grado sino a Cavarzere, giudicassero del- • 1’ opinioni di loro. E quelli, che da alcuno de’ vescovi fossero dati