ANNO 1280. »e Della quale deliberazione si mostrò conlento il pontefice; la inserì anzi nella sua bolla, che ne ha relazione e che porla la data di Rieti, addi 28 agoslo del medesimo anno. Qucslo pertanto si reputa più strettamente il principio della sacra inquisizione in Venezia ; perchè, sebbene vi esistesse di già, non erasi per anco stabilito un formale e solenne trattalo colla santa Sede, per cui la civile potestà, d’accordo colla ecclesiastica, ne venisse a formare una massima generale dello stato. In vigore di questa convenzione, il tribunale dell’ inquisizione in Venezia, riesciva di una specie diversa da quelli degli altri stati; perciocché il nostro non rimaneva soggetto a veruna straniera sovranità, laddove quelli dipendevano dall’ inquisitore generale di Roma. Perciò i veneziani deliberarono di sostenerne intieramente le spese ; per poter essere liberi e padroni di regolarlo a loro modo. Nè siffatte spese riduccvansi già a cosa leggera ; perchè oltre alle straordinarie dell’ arresto degli accusati ed ai loro alimenti finché ne durava il processo, cranvi le spese di tutti i funzionarli, Ira i quali il salario dell’ inquisitore, che consisteva in dodici ducati d’ oro al mese, il cui ragguaglio sarebbe oggidì di oltre a un centinaio di lire italiane. Il quale inquisilore, sebbene dovess’es-' sere nominalo dal papa, non poteva per altro esercitare il suo uffizio senz’ esserne autorizzato dal doge; sicché, se non fosse stato di gradimento del governo, non ne riceveva la patente, e il papa quindi ne doveva scegliere un altro. E ciò che dissi del santo uffizio in Venezia, deesi intendere anche delle provincie soggette, ove similmente un inquisitore eleggevasi e colle medesime formalità. Tre senatori in Venezia, e tre magistrati nelle provincie assistevano ai consessi del tribunale, e per legge era nullo luttociò che si fosse fatto senza di loro ; e questi avevano 1’ autorità di sospendere le discussioni e d’ impedire 1’ esecuzione delle sentenze ogni qual volta le »vesserò riputate contrarie alle leggi e agl’interessi della repubblica. Moltissime furono le leggi, stabilite, dipoi, acciocché con tutta equità vi fo*se amministrata la giustizia ed acciocché i due poteri,