akno ISSO. 35 conveniente di ministri, i quali allora si nominavano custodi, per prestarle mano forte ogni qual volla le fosse occorso di costringere gli usurari alle pene lor minacciate ; e nell’ anno 1411 a’ 27 settembre furono prese in considerazione altresì le usure nei cambi c nelle lettere cambiali, vietando e condannando a pene gravissime i cambi finti c maliziosi. Anche contro i vitalizi! illeciti si pubblicarono leggi nel 1528 ; e persino fu proibito ai cristiani di comperare dagli ebrei qualsiasi credito, appunto perche si evitassero anche 1’ ombra e il sospetto dell’ usura. Questi pochi, tra i mollissimi altri decreti registrati nel capitolare del Piovego, possono bastare a darci un’ idea della molliplicità e delicatezza degli affari affidati alla vigilanza di questa magistratura, e della giurisdizione che il governo procurò in ogni tempo di conservarle. CAPO Vili. Del tribunale della sacra inquisizione in Venezia. Ho mentovato poco addietro (1) il tribunale della sacra inquisizione contro 1’ eresia, e il principio eli’ ebbe esso in Venezia sotto il dogado di Giovanni Dandolo : qui mi piace di trattenermi alquanto a parlarne distintamente. Già da un secolo era stato immaginato dai papi questo tribunale, per cercare e perseguitare e ca-stigare gli eretici, anziché tentarne la conversione, siccome in tutti • secoli addietro avevano fatto i banditori della legge di carità. I musionarii, che più non erano alti, per la loro ignoranza, a convincerli colla forza delle ragioni, e a ricondurli al seno della cattolica unità, avevano cangialo nella spada la croce, e alle paterne esortazioni, suggerite dal buon Pastore, avevano sostituito gli eccessi della più tirannica crudeltà. I papi, per sostenere e proteggere questa nuova foggia di apostolato, avevano saputo indurre i ♦>l 1U1 aap. VI di qiitsto lib.. alla paj. 4*-