262 UDRÒ Xl, CAPO XVI. jamonte, ed era stato esteso da lui medesimo a suo piacere : sceglieva di essere esiliato per quattro anni nella Dalmazia, di là di Zara, ed era poi sua intenzione di abitare nella Rascia, presso i parenti di sua avola paterna. Stabiliva il secondo capitolo, che sotto il nome di 'partecipi del suo eccesso s’ intendessero i nobili della sua fazione, i quali erano o potevano essere membri del Consiglio maggiore : ed a questi fosse libero lo stabilire i confini, ove andare esiliati, tranne Vicenza, Padova e Treviso ; per altro anch’eglino per quattro anni soltanto. Il terzo dichiarava, che nella qualificazione di seguaci s’avessero ad intendere gli altri, che non erano, nè potevano essere del Consiglio ; e questi sarebbero lasciali alla discrezione del doge : solita condizione, a cui vanno soggetti i deboli, che formano parie di una qualunque alleanza ; rimangono per lo più esposti al capriccio e alla volontà dei vinti, in confronto dei più cospicui e polenti, che ne sfuggono, o in una guisa o in un’altra, il risentimento e la vendetta. Tultavolla promellevasi a questi il perdono del misfatto, purché si fossero tosto umiliati a chiederlo, e restituissero ciò che avessero rubato nel saccheggio dei pubblici e privati luoghi. Si sa dai registri, che in solo denaro erano state rubate quattordici mila lire de’ grossi ; ma non ne furono restituite che du-gento appena. Le condizioni di questo trattato stabilito il giorno 17 giugno tra il Belegno ed il Tiepolo, venivano approvate nel medesimo giorno dal maggior Consiglio aggiungendovi per altro la condizione, che Bajamonte e i suoi partigiani, ch’erano o potevano essere del consiglio, avessero tempo sino al sabbato prossimo, eh’ era il dì 20 del mese, a promettere con giuramento l’osservanza dei patii espressi di sopra; e se avessero oltrepassato il limite di quel giorno senz’ averlo fatto, s’intendessero esiliali coi loro eredi perpetua-mente da Venezia e da tutte le terre del veneziano dominio, ed eglino e i loro beni sarebbero trattati a rigore di legge, come traditori e ribelli, e quesl’ aggiunta non potesse giammai rivocarsi da qualsifosse Consiglio o Magistratura, anzi non se ne potesse nemmeno