CO 1JDRO IX, CAPO Vili. ecclesiastico c civile, non avessero a soverchiarsi a vicenda oltre i confini delle loro attribuzioni. Giacché parlo di questo argomento, sembrami opportuno il notar qui le più importanti cose, che ne hanno relazione, a fine di non avervi a ritornare di volta in volta, che se ne fecero particolari regolamenti. Delicatissimo era il ministero dei tre assistenti, e perciò erano essi legati da gravi obbligazioni verso lo slato. Imperciocché non vi erano ammessi se non dopo di avere promesse! con giuramento, che nulla terrebbero nascosto al senato di quanto avveniva nel santo uffizio, e soprattutto poi, che avrebbero invigilato diligentemente contro qualunque clandestina comunicazione colla corte di Roma o coi funzionarli di essa. Perciò nessuno doveva mai esservi ammesso, il quale o per legami di parentela o per aderenze di amicizia avesse potuto lasciarne il più lieve sospetto. Non avevano essi nessuna ingerenza attiva nella causa, ma so-amente vi dovevano assistere come testimoni] e vegliare diligente-nente su. tuttociò che dai giudici ecclesiastici si facesse. Era bensi uffizio loro di dare aiuto e di prestar mano forte all’ autorità inqui-'ente, acciocché la vera colpa non rimanesse lungamente impunita, ila se i giudici ecolesiastici fossero stali in pericolo odi oltrepassare alcsemente il limite dei loro poteri ; o di trascorrere a qualche att9 'ecipitoso, da cui o scandalo o tumulto avesse potuto derivare alla llà e allo stalo, sicché ne fosse turbala la pubblica quiete ; ovvero ii opprimere ingiustamente il calunnialo, sotto pretesto di castigare )ì colpevole; od anche di offendere i diritti del governo ; era ob-go degii assistenti di adoperarsi a tutto potere per richiamare Si a via della giustizia 1’ ccclesiastjjpa autorità ; ed ove non vi fos-it ro riesciti, dovevano sospenderne 1’ esecuzione e farne avvisato il *e ed aspettarne gli ordini relativi. Ed egualmente dovevano porsi comunicazione col principe ogni qual volta avessero trovato negligenti i giudici ecclesiastici nell’operare, sicché per la loro negliger. ia vi fosse stato pericolo d’infezione e di scandalo tra gl’ ine-mrti e i rozzi del popolo.