anno 1319. !i03 » pacifico stato ; — i trattati di terre e luoghi ed altre cose simili » che meritano d’ essere trattate segretissimamente ; — i casi di • sodomia ; — le confraternite, dette scuole grandi ; — la cancel- • leria; — punire i rettori ed uffiziali, che ricusassero ubbidire ai » comandi del governo (1). • I486, fu commesso al Consiglio dei dieci 1’ osservanza dei privilegi delle città, terre e luoghi del dominio. H87, furongli assoggettati i falsificatori di gioie, e furono riconfermate le facoltà affidategli per d’ addietro sul proposito dei nobili, le quali altrove ho enumerate (2). E per non dire di tante e tante altre leggi, per le quali veniva dal maggior Consiglio ingrandita vieppiù sempre 1’ estensione dei poteri e delle attribuzioni raccomandate al Consiglio dei dieci, ricorderò, che nel 1628 ne dilatavano ad altri oggetti la sorveglianza. Imperciocché nel detto anno, addì 25 settembre, dccrela-vasi : « Che per conservare la pace e la quiete Ira i sudditi della » repubblica e la sicurtà dei medesimi dalla oppressione dei potenti » e grandi, contro li quali fosse necessaria la secretezza per venire » in luce dei loro delitti, come materia importante e propria d’ognì • buon governo, sia data autorità ad esso Consiglio dei dicci di » assumere quii casi, che fossero commessi fuori della città, che » per la loro importanza meritassero di essere ispediti non solo con » pena rigorosa, ma brevemente, ad esempio e terrore dei malvi-» venti e sollievo degli oppressi, e quando per pubblica quiete » fosse slimato, per ovviare agli scandali, di assumerli e fossero » assunti, abbia parimenti autorità esso Consiglio di delegarli dove » ed a chi paresse, tanto in questa città quanto fuori, secondo la » qualità degli accidenti; ma però 1’ assumerli o il delegarli dovrà » essere con le strettezze delli quattro quinti dei voti del medesimo (1) Veti, la Stor. Cis>. e Polit. di Venezia, che forma parte dell’opera municipale di Venezia e le sue lagune, part. I del I voi. pag. i^o. (2) Nelle pag. 391 e seg.