396 LIBRO XII. C\PO XV. fu decretato, clic se mancasse taluno degli eletti, cosi del Consiglio dei XL come di quello dei X, se ne dovesse eleggere la sostituzione, e olii vi fosse eletto durasse per tanto tempo, quanto aveva a durare I’ elezione di chi vi mancò. 1311; 27 novembre. Nel M. C. Fu nuovamente confermalo per due mesi, coll’ aggiungervi 1’ altra condizione, che gli Avoga-dori di comune possano entrare nel consiglio dei X, ma senza prender parte alle operazioni di esso. 1 i I (ad uso veneto, cioè nel 1312); 13 gennaro. Nel M. C. Fu confermato il consiglio dei X per un quinquennio, conferendogli. tra le altre, la potestà di rivocare le deliberazioni del Consiglio maggiore e dei consigli minori, le quali non fossero legate (qtiac non fwrint ligula), sul che, più estesamente di quanto dissi in altro luogo (I), dovrò parlare contro le sciocche osservazioni dello storiografo del Consiglio dei X, che stampò il suo libro in Torino. « 1316 (a calcolo veneto, che corrisponde al 1317 ); 26 feb-» braro. Nel M. C. Essendo vicino a compiersi il tempo fissato per » la durata del Consiglio dei X. e trovandone utile sommamente e * necessaria I’ esistenza, si decreta, clic dal giorno, in cui quella si » compie, abbiasi a confermare per un decennio venturo, colle con- * dizioni precedenti ec. ec. 1325 ; 2 maggio. Nel M. C. Colle medesime frasi e condizioni n’ è riconfermala 1’ esistenza per altri dieci anni. « 1335; 20 luglio. Nel M. C. Essendo palese quanto sia van-» taggiosa alla conservazione dello stalo e del dominio 1’ esistenza » del Consiglio dei X, fu presa la parte ; di’ esso consiglio sia » confermato perpetuamente, ecc., » con tutte le condizioni e facoltà precedenti e coll’ obbligo altresì di eleggerne annualmente da un san Michele all’ altro i dieci che lo devono comporre ; e sì, che » non vi possa essere nuovamente eletlo chi ne formava parte nel-» 1’ anno precedente. » La qual legge non fu sancita il dì 3 novembre 1339, come (i) ¡Nella pag. 309 di questo voi.